Decreto Istitutivo dell'Alta Murgia





 

DECRETO ISTITUTIVO

PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA

5 marzo 2004

 

Art. 1

 

  1. E' istituito il Parco nazionale dell’Alta Murgia.
  2. E' istituito l'Ente parco nazionale dell’Alta Murgia che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della.tutela del territorio.
  3. All'Ente parco nazionale dell’Alta Murgia si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.
  4. Il territorio del Parco nazionale dell’Alta Murgia è delimitato, in via definitiva, dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000, allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in copia conforme, presso la regione Puglia e presso la sede dell'Ente parco nazionale dell’Alta Murgia.
  5. Nel territorio del parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'entrata in vigore del piano del parco, di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo e dello spazio aereo sovrastante per esigenze di carattere militare, direttamente la disciplina di tutela riportata nell'allegato A al presente decreto del quale costituisce parte integrante. Il piano del parco, nell'ambito dei compiti e fini assegnati dalla legge citata, terrà conto di quanto stabilito nel presente decreto.
  6. La pianta organica dell'Ente parco è determinata ed approvata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo, osservate le procedure di cui all'articolo 6 e seguenti del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.

 

Art. 2

 

  1. Sono organi dell'Ente parco nazionale dell’Alta Murgia:

a)     il presidente;

b)     il consiglio direttivo;

c)     la giunta esecutiva;

d)     il collegio dei revisori dei conti;

e)     la comunità del parco.

 

  1. La nomina degli organi di cui al comma 1 è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n.394, come modificato dall'articolo 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

 

  1. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco dell’Alta Murgia individua all'interno del territorio del parco la sede legale ed amministrativa dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

 

  1. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalle province interessate, dagli enti locali, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

 

Art. 3

 

  1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a)     i contributi ordinari e straordinari dello stato;

b)     i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c)     i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

d)     i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

e)     eventuali redditi patrimoniali;

f)       i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa, e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g)     i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h)     i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i)        ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

  1. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

Art. 4

 

  1. Fino alla costituzione degli organi dell'Ente parco di cui all’articolo 2, le autorizzazioni previste nella disciplina di tutela di cui all’allegato A vengono rilasciate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione Puglia.

 

Art. 5

 

  1. L'Ente parco può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della regione, nonché degli uffici del Corpo forestale dello Stato, per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta di cui all'articolo 2 dell' allegato A.

 

Art. 6

 

  1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, il recupero dei nuclei rurali e la creazione di nuova occupazione, saranno attivate opportune forme di incentivazione attraverso le concessioni di sovvenzioni a privati ed enti locali, così come previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.394.
  2. A tal fine l’Ente parco, entro sessanta giorni dalla costituzione degli organi, potrà provvedere a trasmettere alla regione uno schema di accordo di programma, ai sensi dell’articolo 1-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394, introdotto dall’articolo 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 entro i successivi cinque anni.

 

Art. 7

 

  1. Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all’interno del parco, l’Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità istitutive del parco.

 

Art. 8

 

  1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, e successive modificazioni, nonché, per quanto riguarda le attività istituzionali dell’Amministrazione della Difesa, le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 58, alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464.

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 Art. 7

Regime autorizzativo in zona 1

  1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi:

a)     interventi di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio, e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'articolo 31 lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978 n. 457;

b)     interventi di ampliamento degli edifici rurali esistenti, nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale redatto in attuazione degli strumenti di programmazione adottati ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria. Dal computo della superficie utile sono escluse le superfici occupate da costruzioni strumentali all’agricoltura (quali costruzioni per la conservazione dei prodotti agricoli, ricoveri per attrezzi e ricoveri per animali). Dovranno essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie, i materiali e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale;

c)     i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di  assestamento forestale. E’ vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione.

  1. Ai terreni compresi in zona 1, nei quali alla data del 31 dicembre 2002, siano in atto da un quinquennio, coltivazioni agrarie per le quali le relative trasformazioni del suolo siano state debitamente autorizzate, anche ai sensi dell’articolo 5 del citato D.P.R. n. 357 del 1997, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 del presente decreto. Le suddette coltivazioni devono essere rilevate dalle ortofotocarte AIMA/AGEA nel periodo 1997-2002.
  2. In caso di contestazione in ordine all’effettiva presenza di coltivazioni agrarie e della relativa autorizzazione regionale resta a carico del diretto interessato l’onere di presentazione di documentazione probatoria.

 

Art.8

Regime autorizzativo in zona 2

  1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione dell’Ente parco i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a)     l’apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonché di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b)     gli impianti e le opere tecnologiche;

c)     le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo, previa intesa con gli assessorati all’agricoltura e all’ambiente della regione Puglia, le produzioni agricole e zootecniche tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d’origine;

d)     gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'articolo 31 lettere b), c) e d) della legge 5 agosto 1978 n. 457;

e)     la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo o connessi ad attività agricole su suoli di cui si abbia la disponibilità ed in assenza, sugli stessi suoli e alla data di entrata in vigore delle presenti norme, di edifici preesistenti da ristrutturare allo scopo. Dovranno essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie, i materiali e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale;

f)       la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all’avvio dei lavori;

g)     il cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme;

h)     gli interventi di ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 20% della loro superficie utile previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale redatto in attuazione degli strumenti di programmazione adottati ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria, nel rispetto delle tipologie edilizie, dei materiali e delle tecnologie costruttive della tradizione storica locale.

 

Art. 9

Regime autorizzativo in zona 3

  1. Nelle aree di zona 3 di cui al precedente articolo 1, in quanto aree di connessione ecologica e di sviluppo tra il Parco nazionale dell’Alta Murgia e il territorio esterno, si applicano comunque le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell’Ente parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti da parte della regione.
  2. E’ consentito svolgere l’attività agricola secondo le metodiche in uso all’entrata in vigore delle presenti norme, nonché le attività di manutenzione del territorio.
  3. La regione Puglia, d’intesa con l’Ente parco, adotta un programma di riconversione verso metodi di coltivazione biologica.
  4. L’Ente parco e la regione Puglia elaborano e sottoscrivono accordi ed intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità del Parco le attività presenti in tale zona, anche mediante l’utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali comunitari con l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 7 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, e successive modificazioni.
  5. Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia alle disposizioni generali del presente decreto.

 

Art. 10

Modalità di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni

  1. L’eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell’Ente parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7 e 8, è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a)     gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

b)     l’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessità di istruttoria.

 

Art 11

Sorveglianza

La sorveglianza del territorio di cui all’ articolo 1 del presente decreto è affidata al Corpo forestale dello Stato, nei modi previsti dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394

 

Allegato A

(previsto dall’articolo 1, comma 5 del Decreto Istitutivo)

 

Disciplina di tutela del parco nazionale dell’Alta Murgia

 

Art. 1.

Zonizzazione interna

  1. L’area del Parco nazionale dell’Alta Murgia, così come delimitata nella cartografia allegata, è suddivisa nelle seguenti zone:
  1. zona 1 - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, caratterizzata da prevalente paesaggio “steppico” e rupicolo;
  2. zona 2 - di valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale, caratterizzata da prevalente paesaggio agricolo;
  3. zona 3 - di connessione ecologica e di promozione di attività economiche compatibili con le finalità del parco. In tale zona sono comprese le aree interessate da accordi di programma, ai sensi delle norme regionali in materia.

 

Art. 2.

Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile

  1. Nell’ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

a)      la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive 79/409/CEE (recepita con la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1997, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), nonché 92/43/CEE (recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell’8 settembre 1997, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;

b)      la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze storiche dell’antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali, di paesaggi;

c)      l’applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

d)      la promozione di attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili;

e)      la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;

f)       lo sviluppo delle attività produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche e la valorizzazione dei prodotti tipici.

 

Art. 3.

Divieti generali

  1. Sono vietati su tutto il territorio del parco nazionale dell’Alta Murgia le seguenti attività:

a)     la cattura, l’uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’Ente parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’Ente parco, sulla base di appositi piani di intervento approvati dall’Ente stesso;

b)     la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’Ente parco. Sono consentiti, anche in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati), il pascolo e la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;

c)     l’introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona;

d)     il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell’Ente parco;

e)     l’apertura e l’esercizio di cave, miniere e discariche. La prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell’attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall’Ente parco;

f)       la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici, salvo quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera b);

g)     l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

h)     il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

i)        il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

  1. l) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorali;
  2. m) la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche;
  3. n) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’Ente parco;
  4. o) la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificatura del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
  5. p) la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie e sotterranee;
  6. q) il taglio dei boschi, degli alberi isolati e della vegetazione spontanea ad eccezione di quanto stabilito dall’articolo 6 comma 1, lettera c);
  7. r) la demolizione, il danneggiamento, l’asportazione di parti e l’alterazione tipologica di manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica locale.

 

Art. 4

Divieti in zona 1

  1. Nelle aree di zona 1 di cui al precedente articolo 1, oltre ai divieti generali di cui all’articolo 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a)     la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d’uso di quelli esistenti. Resta ferma la possibilità di eseguire gli interventi di cui all’articolo 31, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n.457;

b)     lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

c)     la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;

d)     l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;

e)     la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, lettera c);

f)       l’utilizzo di fitofarmaci e pesticidi. Per le colture in atto la regione Puglia, d’intesa con l’Ente parco, entro due anni dall’istituzione dell’Ente stesso, redigerà un programma di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;

g)     l’interruzione e l’impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.

 

Art. 5

Divieti in zona 2

  1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente articolo 1, oltre ai divieti generali di cui all’articolo 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a)     l’apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera a);

b)     la realizzazione di nuovi edifici, salvo quanto disposto all’articolo 8, comma 1, lettera e) e lettera f);

 

Art. 6

Regime autorizzativo generale

  1. Sono sottoposti all’autorizzazione dell’Ente parco:

a)     le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni;

b)     le opere di mobilità di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) e all’articolo 8, comma 1, lettera a);

c)     gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva, nonché i rimboschimenti da effettuarsi in ogni caso con l’impiego di specie autoctone;

d)     i piani forestali;

  1. L’adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e le loro varianti generali o parziali, per la parte ricadente nel territorio del parco, deve essere preceduta dal parere obbligatorio dell’Ente parco.
  2. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti e nelle zone designate ai sensi delle citate direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, e dei rispettivi, citati atti di recepimento, compresi in tutto o in parte nei confini del parco nazionale dell’Alta Murgia sono sottoposti alla necessaria valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 settembre 1997, n. 357.
  3. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d’opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all’Ente parco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo articolo 10, l’elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l’Ente parco provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione, il parere si intende espresso favorevolmente.

Informazioni aggiuntive