Notizie Notizie

Luigi Santarella



Un coratino, la sua storia, il suo ingegno è in sintesi Luigi Santarella. Alleghiamo l’opera “Il rigurgito delle acque nel sottosuolo di Corato” pubblicato a Milano nel 1922. Uno studio dell’epoca, ci può far capire come il problema geologico a Corato , è una questione che viene da lontano.

 

clicca qui 

Scheda sintetica biografica di Luigi Santarella

Cognome e Nome: SANTARELLA LUIGI

Luogo di nascita: Corato –BARI- 

Data di nascita: 12/6/1886

Luogo di morte: Milano

Data di morte: 08/09/1935.

Professione: Ingegnere, Professore Universitario al Politecnico di Milano. Ha insegnato matematica e geometria analitica. Inventore del cemento armato. Medaglia d'oro degli ingegneri e degli architetti. 

Progetti rilevanti: cementerie di Barletta 1912,Brindisi e Taranto. Progetto dei ponti sull'Adda e Brembo e vari stabilimenti industriali.

 Palazzo Capano Santarella-Corato 1913 ; Scuola Comunale "Giuseppe Garibaldi" Altamura 1913 ;teatro Margherita -Bari-1912. Palazzi stile liberty in cemento a Corato.

Opere: "Ponti italiani in cemento armato", "Arte e tecnica di ponti", "La tecnica della fondazione" Il cemento armato Santarella Luigi Hoepli 1963; vol. 1 Il cemento armato vol.2° Santarella Luigi Hoepli 1963  Il cemento armato vol.3 Santarella Luigi Hoepli 1963; Il clima come elemento di progetto nell'edilizia.Il comportamento elastico di ponti ferroviari in cemento armato. Con prefazione del Sen. Prof. Gaudenzio Fantoli e relazione sull'attività didattica della Scuola di Specializzazione per le costruzioni in cemento armato nel triennio 1928-1930. Con cinque tavole fuori testo
Milano : Ulrico Hoepli Editore, 1931.
Volume I degli "Atti ricerche studi" della R. Scuola d'Ingegneria (R. Politecnico) di Milano. Scuola di specializzazione per le costruzioni in cemento armato Fondazione "Fratelli Pesenti"

E' intitolato l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Luigi Santarella in Piazza Antonio Gramsci a Bari e la scuola secondaria di I grado a Corato in via A.Moro.
 
 
Fonte: N. Molinini: L. Santarella (Corato, La Disfida, 1938),Faretra Giu.et altri.
 
 
 
 
Il cemento armato nelle costruzioni industriali

(tratto da un articolo originale del 1925, della rivista "Ingegneria")

L'avvento del cemento armato ha segnato una data veramente storica nella tecnica delle costruzioni, aprendo alle audacie costruttive campi nuovi e nuovi mezzi.
In questo ramo della tecnica, come in molteplici altri, l'opera degli studiosi e dei costruttori italiani fu tenace, ardita ed abilissima, ma come sempre, eccessivamente modesta ed a noi stessi troppo poco conosciuta.
Avvezzi ad ammirare gli studi e i lavori d'oltralpe, era fra noi diffusa l'impressione, se non la certezza, che, nelle applicazioni del cemento armato, l'estero ci avesse di gran lunga sorpassati.
Un modesto ma valoroso cultore di questa scienza sembra essersi assunto il compito di rivelare ai costruttori italiani la tecnica italiana, di darci la consapevolezza e la meritata fierezza di quanto si è fatto fra noi.
L'ingegnere Luigi Santarella , del Politecnico di Milano, adempie pienamente a tale compito. Già la recente sua opera sui « Ponti Italiani in Cemento Armato» era stata largamente accolta nell'ambiente dei tecnici ed aveva costituito una documentazione mirabile. Col suo nuovo lavoro, «Il cemento armato nelle costruzioni Civili e Industriali» (Milano - Hoepli), l'Ing. Santarella prosegue la sua laboriosa e meritoria opera illustrativa.
Con soddisfazione profonda di tecnici e di italiani si scorrono i due poderosi volumi, uno di testo ed uno di tavole, dove sono raccolte ed illustrate ampiamente parecchie fra le più moderne e più rilevanti costruzioni in cemento armato eseguite in Italia. La convinzione dell'alto livello toccato dalla tecnica costruttiva italiana, viene spontanea e sicura dall'esame delle opere che essa ha saputo realizzare.
Si può dire che non vi sia applicazione del cemento armato alla costruzione di edifici che non trovi fra noi esempi cospicui di applicazioni. Alcuni dei lavori descritti nella citata pubblicazione assumono veramente un carattere di eccezione che merita di essere messo in rilievo.
Si veda, ad esempio, per gli ordinari edifici industriali a capannone, il garage costruito per la Ditta Fassati a Biella, su progetto dello stesso ing. Santarella. Data la destinazione del locale da costruirsi, occorreva evidente mente ridurre i pilastri al minimo numero possibile. 11 problema è stato brillantemente risolto con un sistema di capriate a triplo shed, mediante le quali si è potuto realizzare un salone di m. 20 per 40 senza alcun pilastro intermedio; la struttura è leggerissima, risultando le membrature maggiori, foggiate a T, di soli cm. 22 di altezza. Tutta la struttura della copertura, comprese le capriate, è stata gettata a terra, cosicché il fabbricato risulta costituito di elementi indipendenti.
Una grandiosità eccezionale assume la travata centrale della acciaieria di Oneglia delle (Ferriere di Voltri, costruita dalla Società Anonima Porcheddu Ing. G. A. di Torino. Le due campate affiancate, lunghe 50 m., con 25 metri di luce ciascuna, sono coperte da sette capriate in cemento armato le quali, sulla linea mediana, sono portate da un'unica grande travata longitudinale sostenuta da tre soli pilastroni con interasse di 25 m. ; vi sono inoltre predisposti tre ordini di piani di scorrimento di gru, una delle quali da 30 tonnellate.
Piace veder ricordati nell'opera dell'Ing. Sartarella anche i lavori di ampliamento del Teatro della Scala a Milano, meritevoli di attenzione per le condizioni veramente particolari di difficoltà nelle quali dovettero essere compiuti.
Altri. importanti lavori che meriterebbero d'essere qui ricordati, sono illustrati nel libro, quali : il teatro Diana in Milano, la cupola della Chiesa di San Carlo in Monza, gli stabilimenti Tosi, le fonderie Necchi e molti altri edifici industriali coi più svariati tipi di coperture, e parecchi notevolissimi esempi di silos per grani, per klinker, per calce macinata, ecc. Un vero compiacimento estetico prova l'animo di un tecnico all'osservazione di quel gioiello di meditata arditezza che sono gli hangar per dirigibili di Parma. Ciascuno è lungo 116 metri, diviso in due campate longitudinali da 26 metri con altezza libera in chiave di metri 32. Tutta la costruzione è caratterizzata dalla concentrazione delle masse resistenti verso i lembi interni ed esterni dei pilastri e degli archi e dal collegamento di esse mediante nervature piene a doppie pareti sottili. I lavori, compiuti dalla Ditta Porcheddu di Torino, furono organizzati così bene che fu possibile portarli a compimento in pochi mesi.
Le Ferrovie dello Stato hanno pure dato luogo a lavori notevolissimi, fra i quali sono da ricordare le cupole a copertura dell'atrio centrale della Stazione di Verona P. N. I calcoli, riportati per esteso, dimostrano la competenza e la coscienziosità dei tecnici della Società Italiana Chini di Milano che ha calcolate ed eseguite le cupole. La struttura è costituita da due travi principali longitudinali di 28 metri di luce e di altre due trasversali di 20 metri, sulle quali poggiano le nervature secondarie che portano le solette interne ed esterne. Il calcolo fu condotto, considerando il complesso delle quattro travi come con un assieme elastico.
Non è possibile dilungarci in questa analisi della rassegna che l'Ing. Santarella ha compiuto dei titoli di merito dei costruttori italiani. Ma non vanno lasciate sotto silenzio due altre opere importanti che rivestono un carattere di particolarissimo interesse. Intendiamo parlare del palazzo della Banca d'Italia a Reggio Calabria e del Duomo della stessa città, costruiti entrambi dalla Società Chini, tenendo conto dell'elevata sismicità del territorio. Le calcolazioni, riportate per esteso dall'Ingegnere Santarella, sono un modello del genere e saranno indubbiamente seguite dai tecnici con attenta soddisfazione per la modernità dei concetti adottati e per il rigore scientifico con cui furono condotti. Sia il palazzo della Banca d'Italia che il Duomo di Reggio costituiscono uno dei più moderni e grandiosi esempi di costruzioni antisismiche.
Chiudiamo a malincuore questa esposizione che risveglia diletto di tecnici e soddisfazioni di italiani. Ma non vorremmo che quanto abbiamo detto sembrasse diminuire il pregio e l'ampiezza del lavoro dell'egregio Autore.
L'opera dell'Ingegnere Santarella non si limita infatti alla esposizione di lavori compiuti, ma costituisce un vero e completo trattato di costruzioni in cemento armato.
Alla esposizione generale dei metodi di calcolo è dedicata infatti oltre metà del volume di testo. L'A. segue generalmente le teorie del Morsch, aggiornandole però alle più recenti prescrizioni ufficiali e applicandole ed illustrandole con bella libertà di studioso. Ne è venuta una di quelle opere precise, limpide ed utili come soltanto possono uscire dalla penna di chi ha diviso per molti anni la sua attività fra la pratica professionale e l'insegnamento universitario. Di grande importanza ed utilità, per i calcoli di massima o per verifiche sommarie, sono alcuni grafici atti a determinare in modo spedito le dimensioni delle sezioni del cemento e del ferro da adottare, in relazione agli sforzi esterni. Non è quindi diffìcile prevedere all'opera dell'Ing. Santarella il più ampio successo.

 

Tesseramento 2009

 

Sostieni Legambiente: iscriviti ora!

Dalle Alpi a Lampedusa Legambiente è sostenuta da volontari liberi cittadini che si occupano del proprio territorio portando avanti vertenze ed attività di informazione e sensibilizzazione.

Iscriversi a Legambiente significa contribuire in modo concreto a queste iniziative, entrare a far parte di una grande organizzazione nazionale che è in grado di cambiare le cose.

Abbiamo un sogno per il futuro: fare di Legambiente uno spazio aperto dove tutti, persone, comunità, organizzazioni, imprese ed istituzioni, siano protagonisti del cambiamento, per realizzare insieme un mondo diverso, un mondo migliore.

Per trasformare questo sogno in realtà abbiamo bisogno di essere molti. Moltissimi. Se saremo in tanti, le "cose buone" che vogliamo portare avanti potranno davvero realizzarsi.

La strada è lunga e c'è molto lavoro da fare, però se saremo in tanti potremo davvero realizzare questo sogno.

Scegli di condividere questi ideali, trasformiamoli in realtà. Scegli di essere dei nostri, iscriviti ora!

 

Scegli la tua tessera Legambiente!

  • Socio junior (€ 10.00). Nati dal 1995 in poi - riceve "Jey"
  • Socio Giovane (€ 15.00). Nati dal 1984al 1994 - riceve "La Nuova Ecologia"
  • Socio Ordinario (€ 30.00). Riceve "La Nuova Ecologia"
  • Socio Scuola e Formazione (€ 35.00). Riceve "La Nuova Ecologia" e "Formazione Ambiente"
  • Socio Sostenitore (€ 80.00). Riceve "La Nuova Ecologia" e il volume "Ambiente Italia" (con uscita aprile/maggio 2008)
  • Tessera Collettiva (€ 50.00). Riceve "La Nuova Ecologia"

 

Per i soci junior e giovani si calcola l’età in base al confronto tra l’anno di nascita e l’anno cui la tessera fa riferimento (es. 2008-1982= 26 anni). In caso di incoerenza tra età e tipologia di tessera, la quota verrà automaticamente attribuita come contributo.

i vantaggi di essere Socio Legambiente

Iscrivendoti ora riceverai subito:

  • la tua tessera personale;
  • il periodico Legambiente Notizie;
  • 11 numeri de "La Nuova Ecologia", il mensile di Legambiente ricco di notizie, informazioni, inchieste e approfondimenti su cambiamenti climatici, Ogm, inquinamento, agricoltura, parchi, salute e tanto altro ancora.

 

E in più con la tua tessera potrai accedere a tutta una serie di agevolazioni e servizi riservati solo ai soci Legambiente:

 

 

TESSERAMENTO 2008

«è l’unica che abbiamo – l’effetto serra la sta divorando»

Il tema del tesseramento di quest’anno non poteva che essere legato alla questione Climatica. Il rapporto dell’ IPCC, l’organizzazione indipendente delle Nazioni Unite a cui hanno partecipato 2.500 scienziati, ha affermato in maniera inequivocabile ed indiscutibile che i Cambiamenti Climatici sono in atto, che sono dovuti all’effetto serra e che la priorità per il Pianeta deve essere quella di ridurre le immissioni in atmosfera di Gas Serra.

 

Alla luce di questa “Scomoda Verità” per utilizzare il titolo del documentario che ha dato perfino il Nobel ad Al Gore, occorre prendere consapevolezza della grande responsabilità di cui noi, i Paesi più sviluppati e principali inquinatori, abbiano nei confronti dell’intero pianeta.

 

Per questo noi di Legambiente abbiamo ritenuto di assoluta importanza portare al centro dell’anno sociale che sta iniziando proprio l’emergenza clima convinti che tutto il resto non è che una conseguenza di essa che è e resta l’unica vera priorità del nostro Pianeta.

 

Per affrontare questa emergenza Legambiente oltre a sostenere le ragioni delle Energie Rinnovabili sta conducendo un’importante battaglia sugli stili di vita convinti come siamo che solo partendo dagli stili di vita di ciascuno sia possibile contribuire in maniera concreta, diretta ed efficace al risparmio energetico ed in definitiva alla riduzione dei Gas Serra.

 

Il tesseramento rappresenta quindi, la possibilità che tutta l’associazione ha di rilanciare questi temi e fare in modo che il presidio territoriale di Legambiente sia sempre più numeroso, forte e capace di lasciare un segno concreto. Noi ci proviamo orami da tanti anni, la nostra speranza è quella di poter continuare le nostre battaglie insieme a  sempre più numerosi compagni di viaggio.

 

 

Aldo Fusaro

Presidente Legambiente Corato

 

 

 

Di seguito le tipologie di Adesione:

 

Socio Junior

fino a 6 anni – riceve un album per disegnare - €. 10,00

 

Socio Junior

da 7 a 14 anni – riceve “Jey” - €. 10,00

 

Socio Giovane

da 15 a 25 anni – riceve “La Nuova Ecologia” - €. 15,00

 

Socio Ordinaro

riceve “La Nuova Ecologia” - €. 30,00

 

Socio Scuola e Formazione (insegnate)

riceve  “La Nuova Ecologia” e “Formazione Ambiente” - €. 35,00

 

Socio Sostenitore

riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia” - €. 80,00

 

Tessera Collettiva

riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia” - €. 100,00

 

La tessera Collettiva è destinata a quei gruppi ed Associazioni che condividono le battaglie, le posizioni e le iniziative di Legambiente e che sottoscrivendo un Protocollo di Intenti con l’Associazione entrano a far parte dei “Gruppi Amici del Cigno”.

Lettera al Sindaco Giu. 2003 / 2

 

Corato, 16. 06. 2003 

 

COMITATO PER LA DIFESA DALL’ELETTRODOTTO

VIA MASSARENTI - VIA PRENESTINA

 

  

Al

Sindaco di Corato

Signor Luigi Perrone

 

Gen.mo Signor Sindaco

 

 con la presente lettera intendiamo informarLa e coinvolgerLa in uno dei problemi di quartiere, che da anni è “nell’aria”  - problema  che, per il pericolo per la salute dei cittadini e in particolar modo per la salute dei bambini che esso trasporta, rischia di creare  di giorno in giorno sempre più inquietudine nelle famiglie e nei singoli cittadini.  

Di che si tratta?

 

Si tratta di una situazione, nella quale noi cittadini da anni sperimentiamo  un senso di impotenza  di fronte all’ indiffferenza  di molti responsabili del bene comune ed un senso di delusione di fronte all’ incapacità  della politica degli ultimi 25 anni di elaborare una prospettiva di soluzione al detto problema.

 

Nella convinzione che attualmente al Comune di Corato si voglia cambiare rotta e che  Lei, come ha esposto pubblicamente in tante dichiarazioni, voglia con più sensibilità e decisione politica mettersi “dalla parte dei cittadini”, focalizzando meglio le smagliature esistenti nel contesto sociale della città, intendiamo come “Comitato per la difesa dall’elettrodotto Via Massarenti - Via Prenestina”  rivolgerci direttamente a Lei e al nuovo Consiglio Comunale nella speranza che finalmente  venga presa a cuore la situazione critica del nostro quartiere.

 

Con la presente desideriamo esporre i motivi per cui ci siamo riuniti in comitato e le strategie con cui intendiamo portare avanti una campagna di sensibilizzazione per i pericoli e l’effettivo inquinamento, in cui la popolazione di questo grande quartiere di Corato da anni vive.

 

Comitato di difesa - intenzione di difenderci -

DA CHE COSA?  C’è qualcuno o  qualcosa che aggredisce i cittadini che abitano, vivono e lavorano qui?

 

Sì: è l’elettrodotto da 150 mila Volt che attraversa il quartiere di Via Massarenti - Via Prenestina:  un quartiere densamente abitato, che non  si trova più alla periferia, ma nel contesto vivo di una città che si espande   (la periferia di Corato si è spostata fino alla Contrada Torre Palomba, fino ai quartieri limitrofi all’Oasi di Nazaret).

 

Si tratta di un elettrodotto che  costeggia i campi sportivi del Diamond, dove giovani e ragazzi trascorrono ore ed ore ogni giorno, affianca la villa comunale, passa sopra al centro dei testimoni di Geova, sfiora il Liceo di Corato e si piazza di fronte ad un centro commerciale  intensamente frequentato e movimentato come è quello di D’Introno. 

 

 

Si tratta di una “aggressione sottile”, che purtroppo per anni non abbiamo percepito: un’aggressione alla salute dei cittadini, ma anche all’ambiente ed all’estetica di una città per tanti versi “malmenata” dalla mancanza di un piano regolatore e dalla rabbia edilizia degli ultimi trent’anni.

 

Difesa - in che senso?

 

In primo luogo in  senso civico, democratico ma, nella costituzione del comitato, decisa e determinata nel porre le basi per la soluzione di questo problema.

Secondo nel senso che vogliamo contribuire come comitato a prendere e a far prendere coscienza del pericolo per la salute e per l’inquinamento quotidiano, in cui anche a causa dell’elettrodotto siamo sottoposti, cosa che a lungo andare porta a favorire le tipiche malattie, di cui tutti abbiamo paura e che purtroppo anche Corato si registrano: cancro, leucemia, irritabilità, disturbi dell’udito, mal di testa, insonnia, difficoltà di concentrazione, ecc.

 

Terzo nel senso di far prendere coscienza anche ai rappresentanti della politica cittadina della responsabilità che incombe su noi adulti e genitori nei riguardi della  salute dei bambini, che sono quelli che si trovano più in pericolo sotto i campi elettromagnetici  e che porteranno nel futuro le conseguenze di un nostro comportamento ambientale cieco e irresponsabile.

 

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e tutte le organizzazioni europeee che lavorano per la tutela della salute dei cittadini sono concordi nell’affermare:

 

  1. Che la qualità della vita è inquinata e che lo stato di salute dei cittadini che abitano e lavorano sotto o nelle vicinanze di un elettrodotto di tale dimensione è seriamente  messa in pericolo. Ogni “organismo vivente è uno strumento elettromagnetico di grande e finissima sensibilità.”  Di qui la vulnerabilità del nostro organismo, che, se  entrano in funzione  campi elettromagnetici indotti da altre fonti, ne mettono in  subbuglio l’ equilibrio. 

 

  1. Per chi vive 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana sotto o vicino ad un simile elettrodotto l’ambiente di queste persone è inquinato in modo permanente ed inevitabile. Come afferma la relazione della Commissione europea del marzo 2001, “questo stato di cose è inaccettabile, solleva gravi questioni etiche e si può sostenere che costituisca una violazione del Codice di  Norimberga, in quanto saranno queste  persone in definitiva a rivelare in che misura l’esposizione cronica a questi campi sia nociva; informazione questa che attualmente non è disponibile. In altre  parole, queste persone sono in effetti i soggetti involontari di una sperimentazione di massa”.(Parlamento Europeo: Ufficio per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche, Resoconto esecutivo PE n. 297.574, marzo 2001).

 

Attualmente si registrano diverse Ordinanze di Tribunali in tutta Italia che impongono ai comuni o alle regioni l’interramento o lo spostamento delle linee elettriche aeree che producono delle immissioni in abitazioni private di oltre 0,4 microtesla. Il Tribunale di Venezia per es ha accolto la domanda di tutela della salute e del diritto di vivere in un ambiente salubre proposta nel gennaio 2002 da ottantasei cittadini del comune di Scorzè che vivino nelle immediate vicinanze dell’elettrodotto di 220 Kv.

 

Dopo il "sequestro" di 15 tralicci dell'alta tensione, l'inchiesta sull'elettrodotto dell'Ogliastra registra un'altra novità: la Procura di Lanusei ha firmato quattro comunicazioni giudiziarie per abuso d'ufficio. Una riguarderebbe il responsabile del compartimento Enel per la Sardegna. È chiaro che l’opinione pubblica manifesti attualmente notevoli preoccupazioni rispetto ai possibili effetti sanitari nocivi causati dall’esposizione a lungo  o a breve termine alle radiazioni non ionizzanti. 

 

Naturalmente non si è oggi ancora in grado di affermare che ci sia un rapporto diretto tra malattie come il cancro e l’esposizione alle onde elttromagnetiche degli elettrodotti. Studi internazionali sempre più pertinenti e non smentiti affermano però che c`è un nesso oggettivo tra l’esposizione prolungata ai campi magnetici e l’aumento della leucemia dei bambini.   Ora pensiamo al numero dei bambini che vivono in questo quartiere a densa popolazione.

 

Il comitato è cosciente della complessità del problema. L’elettrodotto che attraversa Via Masserenti - Via Prenestina ed il quartiere sorto negli anni settanta con la legge 167 é un esempio lampante di totale mancanza di piano regolatore, di irresponsabilità civica, manifestatasi nel nostro non lontano passato,  di misconoscimento del diritto dei cittadini alla salute e cioè ad un ambiente non inquinato.

 

La maniera con cui il quartiere è sorto sottacendo ai responsabili del piano regolatore la presenza di un grande elettrodotto che attraversava tutta la zona è un esempio di convergenza di interessi di parte  delle ditte costruttrici, del contributo della tacita adesione dell’allora amministrazione di Corato, che ha sottovalutato il pericolo e di silenzi generali.

 

Noi siamo convinti che questa amministrazione sia  in grado di affrontare gradualmente il problema, trovando delle soluzioni che portino alla  diminuzione effettiva del pericolo di inquinamento e di impatto elettromagnetico sui cittadini e soprattutto sui bambini di questo quartiere.

 

  1. Abbiamo già registrato la buona volontà del Comune nell’aver dato ordine - grazie al Commissario Prefettizio -   che venga effettuato il monitoraggio di tutta la zona, come ha suggerito saggiamente la LEGAMBIENTE DI CORATO, che si sta veramente impegnando in questo problema, per portare a conoscenza il grado di inquinamento ambientale nel quale vengono a trovarsi tanti cittadini.

 

  1. Un secondo passo da fare è trovare delle soluzioni praticabili  - ed oggi la tecnica è in grado di poter far questo - per spostare, alzare od interrarare l’elettrodotto di  Via Massarenti - Via Prenestina che passa sopra  centri ricreativi,   case, chiesa, centro commerciale e scuola media superiore.

 

  1. Come Comitato e come cittadini intendiamo inoltre collaborare attivamente con la nuova Ginta Comunale ad elaborare un piano graduale e realistico per la soluzione di questo problema.

 

  1. Intendiamo altresì mettere a disposizione il nostro tempo e le nostre energie, perchè il problema dell’elettrodotto venga visto ed inquadrato in una sensibilità più responsabile per un ambiente non inquinato- ambiente che  favorisca la salute dei cittadini, la loro capacità lavorativa e sociale, ma  anche l’attenzione più vigile al “bene comune”,  alla cura del verde,  della villa comunale e agli altri spazi  sociali esistenti nell’ambiente.

 

Il  Comitato si  augura di  poter discutere  con più concretezza di questo problema in un incontro con Lei.

 

Distinti saluti

 

Il comitato.

 

Vito Di Chio , Vito VENTURA, Michele MINTRONE, Lidia BUCCI, Maria Pia SARDANO, Luigi  LASTELLA, Nicola TARANTINI, Gino BUCCI, Francesco BUCCI, Felice ARDITO, Filippo ARDITO, Pietro SAVINO, Italia VENTURA, Anna Maria TARRICONE

 

Decreto Istitutivo dell'Alta Murgia

 

DECRETO ISTITUTIVO

PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA

5 marzo 2004

 

Art. 1

 

  1. E' istituito il Parco nazionale dell’Alta Murgia.
  2. E' istituito l'Ente parco nazionale dell’Alta Murgia che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della.tutela del territorio.
  3. All'Ente parco nazionale dell’Alta Murgia si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.
  4. Il territorio del Parco nazionale dell’Alta Murgia è delimitato, in via definitiva, dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000, allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in copia conforme, presso la regione Puglia e presso la sede dell'Ente parco nazionale dell’Alta Murgia.
  5. Nel territorio del parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'entrata in vigore del piano del parco, di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo e dello spazio aereo sovrastante per esigenze di carattere militare, direttamente la disciplina di tutela riportata nell'allegato A al presente decreto del quale costituisce parte integrante. Il piano del parco, nell'ambito dei compiti e fini assegnati dalla legge citata, terrà conto di quanto stabilito nel presente decreto.
  6. La pianta organica dell'Ente parco è determinata ed approvata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo, osservate le procedure di cui all'articolo 6 e seguenti del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.

 

Art. 2

 

  1. Sono organi dell'Ente parco nazionale dell’Alta Murgia:

a)     il presidente;

b)     il consiglio direttivo;

c)     la giunta esecutiva;

d)     il collegio dei revisori dei conti;

e)     la comunità del parco.

 

  1. La nomina degli organi di cui al comma 1 è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n.394, come modificato dall'articolo 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

 

  1. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco dell’Alta Murgia individua all'interno del territorio del parco la sede legale ed amministrativa dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

 

  1. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalle province interessate, dagli enti locali, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

 

Art. 3

 

  1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a)     i contributi ordinari e straordinari dello stato;

b)     i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c)     i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

d)     i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

e)     eventuali redditi patrimoniali;

f)       i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa, e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g)     i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h)     i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i)        ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

  1. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

Art. 4

 

  1. Fino alla costituzione degli organi dell'Ente parco di cui all’articolo 2, le autorizzazioni previste nella disciplina di tutela di cui all’allegato A vengono rilasciate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione Puglia.

 

Art. 5

 

  1. L'Ente parco può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della regione, nonché degli uffici del Corpo forestale dello Stato, per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta di cui all'articolo 2 dell' allegato A.

 

Art. 6

 

  1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, il recupero dei nuclei rurali e la creazione di nuova occupazione, saranno attivate opportune forme di incentivazione attraverso le concessioni di sovvenzioni a privati ed enti locali, così come previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.394.
  2. A tal fine l’Ente parco, entro sessanta giorni dalla costituzione degli organi, potrà provvedere a trasmettere alla regione uno schema di accordo di programma, ai sensi dell’articolo 1-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394, introdotto dall’articolo 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 entro i successivi cinque anni.

 

Art. 7

 

  1. Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all’interno del parco, l’Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità istitutive del parco.

 

Art. 8

 

  1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, e successive modificazioni, nonché, per quanto riguarda le attività istituzionali dell’Amministrazione della Difesa, le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 58, alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464.

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 Art. 7

Regime autorizzativo in zona 1

  1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi:

a)     interventi di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio, e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'articolo 31 lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978 n. 457;

b)     interventi di ampliamento degli edifici rurali esistenti, nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale redatto in attuazione degli strumenti di programmazione adottati ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria. Dal computo della superficie utile sono escluse le superfici occupate da costruzioni strumentali all’agricoltura (quali costruzioni per la conservazione dei prodotti agricoli, ricoveri per attrezzi e ricoveri per animali). Dovranno essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie, i materiali e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale;

c)     i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di  assestamento forestale. E’ vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione.

  1. Ai terreni compresi in zona 1, nei quali alla data del 31 dicembre 2002, siano in atto da un quinquennio, coltivazioni agrarie per le quali le relative trasformazioni del suolo siano state debitamente autorizzate, anche ai sensi dell’articolo 5 del citato D.P.R. n. 357 del 1997, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 del presente decreto. Le suddette coltivazioni devono essere rilevate dalle ortofotocarte AIMA/AGEA nel periodo 1997-2002.
  2. In caso di contestazione in ordine all’effettiva presenza di coltivazioni agrarie e della relativa autorizzazione regionale resta a carico del diretto interessato l’onere di presentazione di documentazione probatoria.

 

Art.8

Regime autorizzativo in zona 2

  1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione dell’Ente parco i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a)     l’apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonché di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b)     gli impianti e le opere tecnologiche;

c)     le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo, previa intesa con gli assessorati all’agricoltura e all’ambiente della regione Puglia, le produzioni agricole e zootecniche tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d’origine;

d)     gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'articolo 31 lettere b), c) e d) della legge 5 agosto 1978 n. 457;

e)     la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo o connessi ad attività agricole su suoli di cui si abbia la disponibilità ed in assenza, sugli stessi suoli e alla data di entrata in vigore delle presenti norme, di edifici preesistenti da ristrutturare allo scopo. Dovranno essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie, i materiali e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale;

f)       la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all’avvio dei lavori;

g)     il cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme;

h)     gli interventi di ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 20% della loro superficie utile previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale redatto in attuazione degli strumenti di programmazione adottati ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria, nel rispetto delle tipologie edilizie, dei materiali e delle tecnologie costruttive della tradizione storica locale.

 

Art. 9

Regime autorizzativo in zona 3

  1. Nelle aree di zona 3 di cui al precedente articolo 1, in quanto aree di connessione ecologica e di sviluppo tra il Parco nazionale dell’Alta Murgia e il territorio esterno, si applicano comunque le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell’Ente parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti da parte della regione.
  2. E’ consentito svolgere l’attività agricola secondo le metodiche in uso all’entrata in vigore delle presenti norme, nonché le attività di manutenzione del territorio.
  3. La regione Puglia, d’intesa con l’Ente parco, adotta un programma di riconversione verso metodi di coltivazione biologica.
  4. L’Ente parco e la regione Puglia elaborano e sottoscrivono accordi ed intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità del Parco le attività presenti in tale zona, anche mediante l’utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali comunitari con l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 7 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, e successive modificazioni.
  5. Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia alle disposizioni generali del presente decreto.

 

Art. 10

Modalità di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni

  1. L’eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell’Ente parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7 e 8, è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a)     gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

b)     l’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessità di istruttoria.

 

Art 11

Sorveglianza

La sorveglianza del territorio di cui all’ articolo 1 del presente decreto è affidata al Corpo forestale dello Stato, nei modi previsti dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394

 

Allegato A

(previsto dall’articolo 1, comma 5 del Decreto Istitutivo)

 

Disciplina di tutela del parco nazionale dell’Alta Murgia

 

Art. 1.

Zonizzazione interna

  1. L’area del Parco nazionale dell’Alta Murgia, così come delimitata nella cartografia allegata, è suddivisa nelle seguenti zone:
  1. zona 1 - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, caratterizzata da prevalente paesaggio “steppico” e rupicolo;
  2. zona 2 - di valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale, caratterizzata da prevalente paesaggio agricolo;
  3. zona 3 - di connessione ecologica e di promozione di attività economiche compatibili con le finalità del parco. In tale zona sono comprese le aree interessate da accordi di programma, ai sensi delle norme regionali in materia.

 

Art. 2.

Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile

  1. Nell’ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

a)      la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive 79/409/CEE (recepita con la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1997, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), nonché 92/43/CEE (recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell’8 settembre 1997, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;

b)      la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze storiche dell’antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali, di paesaggi;

c)      l’applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

d)      la promozione di attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili;

e)      la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;

f)       lo sviluppo delle attività produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche e la valorizzazione dei prodotti tipici.

 

Art. 3.

Divieti generali

  1. Sono vietati su tutto il territorio del parco nazionale dell’Alta Murgia le seguenti attività:

a)     la cattura, l’uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’Ente parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’Ente parco, sulla base di appositi piani di intervento approvati dall’Ente stesso;

b)     la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’Ente parco. Sono consentiti, anche in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati), il pascolo e la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;

c)     l’introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona;

d)     il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell’Ente parco;

e)     l’apertura e l’esercizio di cave, miniere e discariche. La prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell’attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall’Ente parco;

f)       la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici, salvo quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera b);

g)     l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

h)     il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

i)        il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

  1. l) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorali;
  2. m) la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche;
  3. n) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’Ente parco;
  4. o) la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificatura del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
  5. p) la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie e sotterranee;
  6. q) il taglio dei boschi, degli alberi isolati e della vegetazione spontanea ad eccezione di quanto stabilito dall’articolo 6 comma 1, lettera c);
  7. r) la demolizione, il danneggiamento, l’asportazione di parti e l’alterazione tipologica di manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica locale.

 

Art. 4

Divieti in zona 1

  1. Nelle aree di zona 1 di cui al precedente articolo 1, oltre ai divieti generali di cui all’articolo 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a)     la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d’uso di quelli esistenti. Resta ferma la possibilità di eseguire gli interventi di cui all’articolo 31, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n.457;

b)     lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

c)     la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;

d)     l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;

e)     la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, lettera c);

f)       l’utilizzo di fitofarmaci e pesticidi. Per le colture in atto la regione Puglia, d’intesa con l’Ente parco, entro due anni dall’istituzione dell’Ente stesso, redigerà un programma di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;

g)     l’interruzione e l’impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.

 

Art. 5

Divieti in zona 2

  1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente articolo 1, oltre ai divieti generali di cui all’articolo 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a)     l’apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera a);

b)     la realizzazione di nuovi edifici, salvo quanto disposto all’articolo 8, comma 1, lettera e) e lettera f);

 

Art. 6

Regime autorizzativo generale

  1. Sono sottoposti all’autorizzazione dell’Ente parco:

a)     le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni;

b)     le opere di mobilità di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) e all’articolo 8, comma 1, lettera a);

c)     gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva, nonché i rimboschimenti da effettuarsi in ogni caso con l’impiego di specie autoctone;

d)     i piani forestali;

  1. L’adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e le loro varianti generali o parziali, per la parte ricadente nel territorio del parco, deve essere preceduta dal parere obbligatorio dell’Ente parco.
  2. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti e nelle zone designate ai sensi delle citate direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, e dei rispettivi, citati atti di recepimento, compresi in tutto o in parte nei confini del parco nazionale dell’Alta Murgia sono sottoposti alla necessaria valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 settembre 1997, n. 357.
  3. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d’opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all’Ente parco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo articolo 10, l’elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l’Ente parco provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione, il parere si intende espresso favorevolmente.

Luisa Piccarreta

Luisa Piccarreta, nel corso della sua vita schiva e riservata, non ha potuto nascondere i fenomeni straordinari che s' incrementavano intorno a lei. Eppure, è stata per sessanta anni in un letto , con sofferenze fisiche , morali e spirituali, con la guida di diversi qualificati uomini di Chiesa come San  P. Annibale Maria Di  Francia, fondatore dei Padri Rogazionisti, delle Figlie del Divino Zelo e da San Pio da Pietralcina.

Ha vissuto nella sua casa, sita a Corato in Via Nazario Sauro, mettendo per iscritto tutto ciò che il Signore le andava rivelando sin dal 1899, sotto la guida di don Gennaro Di Gennaro, confessore nominato dal vescovo dell' epoca Monsignor Tommaso De Stefano.

Luisa Piccarreta non era una "teologa", ma una mistica. Era un'illetterata, alla stregua di Caterina da Siena, quindi, la produzione letteraria composta da trentasei volumi, compilati in quaranta anni di relazione mistica con Cristo, nei quali si può certamente comprendere l' azione di Dio in lei.

"Luisa la santa", così, era soprannominata dal popolo, è stata la grande messaggera della Volontà di Dio (il suo motto, infatti, era: "In Voluntate Deo: Deo gratias ") e la sua grandezza è stata nel fatto che non si è mai ribellata a questa volontà, specie quando l'ha voluta crocifissa in un letto ed anche da forti prove morali e spirituali, vivendo con Cristo, fino in fondo la Volontà del Padre.

L' impegno attuale per favorire la causa di beatificazione della Serva di Dio è di tutta la Comunità, consiste nella preparazione della "edizione tipica" dei diari e di tutti gli scritti, editi ed inediti per poter meglio valutare la ricchezza e lo spessore spirituale di Luisa Piccarreta. Precedentemente, San  Annibale Maria Di Francia aveva esaminato diciannove libri della mistica coratina, ma, da allora, non si è avuta più la possibilità di approfondire gli aspetti mistico–teologici.

Pertanto, è stata creata un' équipe internazionale di sacerdoti, teologi e laici per uno studio approfondito della spiritualità della Divina Volontà, ma anche con il difficile compito di risolvere le questioni delle traduzioni nelle principali lingue.

Informazioni aggiuntive