DOSSIER: LA RIFORMA DELLA CACCIA (DDL 1552)

Analisi d'impatto normativo, scientifico, economico e sociale della revisione della Legge 157/92

A cura di Legambiente circolo Vassallo Corato

Aggiornato Luglio 2026

Abstract

Il Senato ha appena approvato il testo, che ora passa all'esame della Camera. Si tratta di una riforma complessiva della storica legge 157 del 1992, e sta sollevando accese polemiche tra associazioni ambientaliste, mondo scientifico e mondo venatorio.

 

Ecco i punti principali e più discussi della riforma:

 

1. La figura del cacciatore e la biodiversità

La caccia viene formalmente ridefinita come un'"attività utile alla conservazione e alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi". I cacciatori vengono considerati dei "bioregolatori", giustificando la pratica non più come mero hobby ricreativo, ma come strumento di gestione del territorio (ad esempio per contenere i danni da cinghiali ed ungulati).

 

2. Ridimensionamento dell'ISPRA

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) perde parte del suo potere decisionale. I suoi pareri scientifici sulla definizione dei calendari venatori saranno meno vincolanti, dando maggiore autonomia decisionale alle singole Regioni.

 

3. Aree e periodi di caccia

Calendari più flessibili: Viene aperta la possibilità di estendere la caccia in periodi precedentemente vietati, come le fasi di migrazione e nidificazione degli uccelli.

 

Aziende faunistiche private: Sarà possibile cacciare all'interno di queste aree private anche nei periodi in cui la caccia generale è chiusa, eliminando il diritto dei proprietari terrieri di vietare l'attività per motivi etici.

 

(Nota: Punti estremi circolati nelle prime bozze, come gli spari in spiaggia o la caccia indiscriminata dopo il tramonto, sono stati ridimensionati o cancellati nel testo finale approvato).

 

4. Tecnologia e Richiami Vivi

Viene data una spinta alla modernizzazione dei mezzi: sarà consentito l'uso di visori notturni e silenziatori (ufficialmente per il controllo delle specie invasive). Vengono inoltre alleggerite le restrizioni sull'uso dei richiami vivi (gli uccelli usati come esca).

 

Le polemiche

Le opposizioni e gli ambientalisti (WWF, LAV, ecc.): Denunciano una totale deregulation (soprannominata "caccia selvaggia") che metterebbe a rischio la fauna e violerebbe le Direttive UE ("Uccelli" e "Habitat"), esponendo l'Italia a pesanti sanzioni europee.

 

La maggioranza e i sostenitori: Difendono la riforma sostenendo che sia necessaria per tutelare l'agricoltura, la sicurezza stradale (visti i troppi incidenti causati dalla fauna selvatica) e per aggiornare regole vecchie di trent'anni.

 

Posizione di Legambiente

 

La posizione di Legambiente (espressa duramente in questi giorni di fine giugno 2026 insieme ad altre sigle come Lipu, WWF ed ENPA) è di totale e radicale contrarietà al provvedimento, che l'associazione ha apertamente ribattezzato "DDL Sparatutto".

 

Proprio il 23 giugno, giorno del voto decisivo a Palazzo Madama, Legambiente è scesa in piazza a Roma con un presidio di protesta, definendo l'approvazione del testo "un atto di violenza inaudita contro la natura e gli animali selvatici".

 

I punti su cui l'associazione sta dando battaglia si concentrano su tre grandi critiche:

 

1. Il rischio di pesanti sanzioni dall'Unione Europea

Legambiente accusa il Governo di aver "nascosto la bocciatura della Commissione Europea", la quale aveva già espresso fortissimi dubbi di conformità del testo con le direttive comunitarie ("Habitat" e "Uccelli"). Secondo l'associazione, la deregulation prevista dal DDL esporrà inevitabilmente l'Italia a nuove procedure d'infrazione, i cui costi multimilionari ricadranno sulle tasche di tutti i cittadini (la stragrande maggioranza dei quali è contraria alla caccia).

 

2. Svuotamento del ruolo della scienza

L'associazione contesta duramente il ridimensionamento dell'ISPRA e la scelta di considerare i cacciatori come "bioregolatori" ed ecologisti attivi. La tesi di Legambiente è netta:

 

"La tutela della biodiversità e la gestione della fauna selvatica devono essere affidate alla scienza e alla ricerca, non alla discrezionalità di chi pratica la caccia come passatempo domenicale."

 

3. Un favore elettorale alle lobby

Per Legambiente non si tratta di una riforma per la sicurezza o per l'agricoltura, ma di un mero cedimento politico alle lobby venatorie. L'associazione denuncia che, liberalizzando i permessi, estendendo i calendari ai periodi di migrazione e nidificazione, e permettendo i visori notturni, l'Italia rischia di diventare il "parco venatorio d'Europa", privatizzando di fatto un bene comune (la fauna selvatica) a favore di circa 500mila cacciatori.

 

Cosa farà adesso Legambiente?

Con il passaggio del testo alla Camera dei Deputati, Legambiente ha già annunciato che sposterà la pressione politica su Montecitorio per fare ostruzionismo e chiedere modifiche radicali. Inoltre, insieme ad altre associazioni ambientaliste, sta già ventilando l'ipotesi di attivarsi per la raccolta firme per un referendum abrogativo nel caso in cui la legge dovesse essere approvata definitivamente così com'è.

 

 

 

 

 

INDICE GENERALE DEL DOSSIER

CAPITOLO 1: Il Contesto Storico e Legislativo

 

La Legge 157 del 1992: la fauna come "patrimonio indisponibile dello Stato".

 

I tentativi di riforma negli ultimi trent'anni.

 

La spinta politica del 2024-2026: le richieste della maggioranza e delle lobby venatorie.

 

CAPITOLO 2: Analisi Articolo per Articolo del DDL Malan

 

Il cacciatore "bioregolatore": risvolti filosofici e giuridici.

 

La riscrittura dei calendari venatori e le deroghe regionali.

 

La caccia nei terreni privati e l'abolizione dell'articolo 842 del Codice Civile (il diritto di opposizione).

 

CAPITOLO 3: Il Conflitto Istituzionale e Scientifico

 

Lo svuotamento dei poteri dell'ISPRA: come cambiano i pareri scientifici.

 

Il ruolo dei CTVR (Comitati Tecnici Venatori Regionali).

 

La posizione della comunità scientifica italiana ed europea sulla biodiversità nel 2026.

 

CAPITOLO 4: Il Fronte del No – La Protesta Ambientalista

 

La posizione di Legambiente, WWF, Lipu ed ENPA.

 

Il dossier "Caccia Selvaggia" e l'impatto sulle specie protette.

 

Il rischio concreto delle infrazioni UE: la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat.

 

CAPITOLO 5: Il Fronte del Sì – Le Ragioni della Riforma

 

L'emergenza cinghiali e l'impatto sulla Peste Suina Africana (PSA).

 

I danni all'agricoltura e i rimborsi regionali: l'insostenibilità economica del sistema attuale.

 

La difesa delle tradizioni rurali e l'indotto economico delle armi e delle munizioni.

 

CAPITOLO 6: Scenari Futuri e Battaglia Parlamentare

 

Il passaggio alla Camera dei Deputati: tempistiche e possibili emendamenti.

 

L'ombra del referendum abrogativo: quorum, costituzionalità e precedenti storici.

 

Conclusioni e prospettive europee.

 

CAPITOLO 1: Il Contesto Storico e Legislativo

1.1 La Legge 157 del 1992: la fauna come "patrimonio indisponibile dello Stato"

La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") ha rappresentato una pietra miliare e una rivoluzione copernicana nell'ordinamento giuridico italiano. Prima del 1992, la fauna selvatica veniva considerata res nullius (cosa di nessuno), il che legittimava un diritto di appropriazione diffuso e scarsamente regolamentato.

L'innovazione fondamentale della Legge 157/92 si articola su tre pilastri cardine:

·         Il ribaltamento giuridico (Art. 1): La fauna selvatica viene solennemente dichiarata "patrimonio indisponibile dello Stato" e tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale. L'attività venatoria cessa di essere un diritto soggettivo e diventa una concessione controllata che lo Stato accorda ai cittadini, subordinata alla conservazione delle specie.

·         Il principio di eccezione: La caccia non è la norma, ma un'eccezione regolata all'interno di un quadro rigido di tutela. La protezione diventa la regola; il prelievo venatorio, l'eccezione circoscritta a tempi, specie e modalità precise.

·         La base scientifica (ISPRA): L'istituzione dell'allora INFS (oggi ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) come organo scientifico vincolante per la determinazione dei calendari venatori, dei piani di abbattimento e dei periodi di deroga.

Questo impianto ha garantito per oltre trent'anni un delicato equilibrio tra le istanze conservazionistiche (recependo le Direttive Europee "Uccelli" e "Habitat") e l'esercizio della pratica venatoria tradizionale.

1.2 I tentativi di riforma negli ultimi trent'anni

Dalla sua approvazione nel 1992, la legge quadro è stata oggetto di continui attacchi e tentativi di destrutturazione da parte di opposte visioni ideologiche, quasi sempre arenatisi nei passaggi parlamentari per la forte sensibilità dell'opinione pubblica.

I flussi di pressione si sono storicamente mossi lungo due direttrici contrapposte:

·         Le spinte deregolamentatrici: Promosse dalle rappresentanze venatorie e da partiti di centro-destra, finalizzate ad ampliare le specie cacciabili, estendere i calendari venatori, liberalizzare l'uso di richiami vivi e ridurre il potere di veto dell'ISPRA.

·         Le spinte abolizioniste/restrittive: Promosse dalle associazioni ambientaliste e animaliste, mirate a una progressiva riduzione dei periodi di caccia, all'abolizione del nomadismo venatorio e all'introduzione di tutele severe per i grandi carnivori (lupi, orsi).

Il principale limite emerso negli anni della Legge 157/92 è stato l'incapacità di rispondere in modo dinamico alle esplosioni demografiche di alcune specie opportuniste e aliene (in primis il cinghiale e la nutria), i cui danni all'agricoltura e i cui rischi sanitari (come la Peste Suina Africana) hanno progressivamente esasperato il mondo agricolo, creando la frattura politica utile a scardinare l'impianto del 1992.

1.3 La spinta politica del 2024-2026: le richieste della maggioranza e delle lobby venatorie

Il triennio 2024-2026 ha visto una accelerazione senza precedenti. Con l'approvazione in Senato del DDL 1552 a fine giugno 2026 (passato con 80 voti favorevoli e 56 contrari), l'asse politico si è decisamente spostato a favore delle richieste del mondo venatorio e delle forze di maggioranza.

Il cambio di paradigma introdotto dal DDL 1552 riflette le esplicite richieste avanzate dalle principali sigle del settore (come Federcaccia) e si muove su argomentazioni ben definite:

Dal concetto di "Tutela" al concetto di "Gestione": La modifica del titolo stesso della legge introduce la nozione di gestione della fauna selvatica. La caccia non viene più configurata come una deroga eccezionale alla protezione degli animali, ma come uno strumento ordinario e attivo di governance del territorio e della biodiversità.

Le principali forze motrici politiche ed economiche dietro questa spinta includono:

1.      Il Cacciatore come "Presidio del Territorio": La maggioranza sostiene la tesi secondo cui, di fronte alla carenza di fondi e personale pubblico, i cacciatori rappresentino l'unico alleato capillare per il contenimento delle specie problematiche e la prevenzione dei danni all'agricoltura.

2.      Tecnologia e Flessibilità: L'introduzione di visori termici, telemetri e ottiche optoelettroniche per la caccia di selezione viene difesa come una necessità legata alla sicurezza e all'efficienza degli abbattimenti.

3.      Depotenziamento dell'ISPRA: Una delle richieste storiche delle lobby, recepita nel DDL, è la trasformazione del parere dell'ISPRA sui calendari venatori da vincolante a meramente consultivo, trasferendo un enorme potere decisionale e di flessibilità politica alle singole Regioni.

Questo scenario ha aperto un durissimo scontro non solo istituzionale con le associazioni ambientaliste (che denunciano lo smantellamento delle tutele e paventano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea), ma anche sociologico, considerando che i sondaggi correnti mostrano una netta maggioranza della popolazione italiana (compresa tra il 60% e l'80%) contraria a un ampliamento dell'attività venatoria. Il testo passa ora alla Camera dei Deputati per l'esame definitivo.

Le informazioni sulle elezioni cambiano rapidamente. Verifica le risposte con fonti ufficiali.

CAPITOLO 2: Analisi

Articolo per Articolo del DDL Malan

 

Il cacciatore

"bioregolatore": risvolti filosofici e giuridici.

 

La riscrittura dei

calendari venatori e le deroghe regionali.

 

La caccia nei terreni

privati e l'abolizione dell'articolo 842 del Codice Civile (il diritto di opposizione).

CAPITOLO 2: Analisi Articolo per Articolo del DDL Malan (S. 1552)

L’approvazione in prima lettura al Senato del Disegno di Legge 1552 (noto come DDL Malan) ha introdotto profonde modifiche alla struttura originaria della Legge 157/92. Di seguito viene proposta una disamina analitica dei tre nodi fondamentali toccati dalla riforma.

2.1 Il cacciatore "bioregolatore": risvolti filosofici e giuridici

L'innovazione concettuale più rilevante del DDL 1552 risiede nel tentativo di riscrittura dello status giuridico della figura del cacciatore, introdotta formalmente nel testo sotto la definizione di "bioregolatore".

Risvolti Giuridici e Costituzionali

Sotto il profilo strettamente normativo, l'introduzione di questa figura opera una mutazione genetica della caccia: l'attività venatoria viene istituzionalizzata come una funzione sussidiaria di pubblica utilità. L'art. 1 del DDL riformula l'orientamento della disciplina faunistica, inquadrando la caccia non più come una deroga al generale principio di protezione degli animali, bensì come una "attività utile alla conservazione" e uno strumento di controllo demografico attivo del territorio.

Questo slittamento ha sollevato forti dubbi di legittimità costituzionale in relazione al novellato Articolo 9 della Costituzione, che dal 2022 tutela espressamente la biodiversità e gli ecosistemi "anche nell'interesse delle future generazioni". Le opposizioni e la dottrina giuridica orientata al diritto ambientale rilevano come un mero artificio semantico non possa trasformare un'attività estrattiva (il prelievo) in un'azione di conservazione. Sul piano processuale, questa qualifica muta radicalmente l'onere della prova e indebolisce la capacità delle associazioni ambientaliste di ricorrere ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) per sospendere i piani di abbattimento.

Animal Law Italia+ 1

[Modello di Governance della Fauna]
L. 157/92:   Protezione Integrale ──> Deroga Venatoria (Eccezione)
DDL 1552:    Protezione ──> Gestione tramite Abbiattimento (Bioregolazione)

Risvolti Filosofici

Si assiste al passaggio da un modello ecocentrico di "conservazione passiva" (fondato sull'intangibilità della natura e sull'autoregolazione degli ecosistemi) a un modello antropocentrico e utilitaristico di "gestione attiva". Il cacciatore cessa i panni dell'appassionato che esercita una concessione statale e assume la veste burocratica di "operatore ecologico" coadiuvante dello Stato.

Animal Law Italia

2.2 La riscrittura dei calendari venatori e le deroghe regionali

Gli articoli 18 e 19 del DDL 1552 ridefiniscono le modalità di approvazione dei calendari venatori, introducendo forti elementi di flessibilità e una parziale decentralizzazione decisionale a favore delle Regioni.

·         Depotenziamento di ISPRA: Nell'impianto della Legge 157/92, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale esprimeva un parere vincolante sulle date di apertura/chiusura e sui panieri di specie cacciabili. Il DDL Malan trasforma tale parere in un atto meramente consultivo e non vincolante. Le Regioni possono discostarsi dalle indicazioni scientifiche nazionali senza dover produrre stringenti contromotivazioni tecniche.

·         Ampliamento dei tempi e delle specie: La riforma introduce un meccanismo che estende la stagione venatoria e accelera le procedure per i piani di controllo faunistico. Si prevede la semplificazione dei decreti d'urgenza per il contenimento di specie aliene o invasive (quali cinghiali, nutrie, cormorani e daini), rimuovendo l'obbligo di riscontro preventivo dell'autorità scientifica centrale.

·         Strumentazione tecnologica: Gli articoli 12 e 13 autorizzano formalmente l'uso di visori termici, telemetri e ottiche optoelettroniche per le attività di caccia di selezione e controllo degli ungulati, strumenti precedentemente vietati poiché ritenuti lesivi del principio di "equità del prelievo".

Questo decentramento espone l'Italia al rischio concreto di nuove procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea per violazione delle Direttive Uccelli (2009/147/CE) e Habitat (92/43/CEE), in quanto frammenta i criteri minimi di tutela uniformi sul territorio nazionale.

2.3 La caccia nei terreni privati e il dibattito sull'Articolo 842 del Codice Civile

Uno dei punti di maggiore frizione economico-sociale correlato alla riforma è il coordinamento con la proprietà privata, storicamente regolato dall'articolo 842 del Codice Civile.

L'Articolo 842 c.c. vigente: Costituisce un'eccezione unica nel panorama europeo dei diritti reali. Esso stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire il passaggio dei cacciatori (purché muniti di regolare licenza) sui propri terreni, a meno che il fondo non sia "chiuso" secondo le rigide disposizioni della legge sulla caccia o vi siano colture suscettibili di danno effettivo.

Nel quadro dei lavori parlamentari legati alla riforma della caccia, il dibattito si è polarizzato su un disegno di legge collegato (DDL 1577) volto proprio all'abolizione o alla radicale riscrittura dell'art. 842 c.c., spinto dalle richieste dei proprietari terrieri e delle associazioni agricole.

 

Posizione del DDL Malan / Lobby Venatorie

Istanza dei Proprietari Privati e Ambientalisti

Mantenimento del libero accesso: La frammentazione dei fondi agro-silvo-pastorali impedirebbe la tracciabilità della fauna e l'efficacia dei piani di abbattimento dei grandi ungulati.

Diritto di opposizione: Si richiede l'introduzione del principio del consenso preventivo, parificando la caccia alla pesca (per la quale l'art. 842 c.c. richiede già il permesso del proprietario).

Argomentazione: Il cacciatore "bioregolatore" opera nell'interesse dello Stato per proteggere l'agricoltura stessa dai danni della fauna selvaggia.

Argomentazione: Il diritto di proprietà (Art. 42 Cost.) viene compresso in modo sproporzionato, ledendo la sicurezza privata e lo sviluppo di attività economiche alternative (es. agriturismi, ecoturismo).

Brocardi.it+ 1

Il DDL 1552, pur non abrogando direttamente il codice civile in questa lettura, scardina l'equilibrio riducendo l'efficacia del cosiddetto diritto di opposizione del proprietario (già regolato dall'art. 15 della L. 157/92), rendendo più complesse le procedure amministrative necessarie a richiedere l'esclusione del proprio fondo dai piani venatori provinciali.

 

CAPITOLO 3: Il

Conflitto Istituzionale e Scientifico (Pagine 16-25)

 

Lo svuotamento dei

poteri dell'ISPRA: come cambiano i pareri scientifici.

 

Il ruolo dei CTVR

(Comitati Tecnici Venatori Regionali).

 

La posizione della comunità

scientifica italiana ed europea sulla biodiversità nel 2026

CAPITOLO 3: Il Conflitto Istituzionale e Scientifico

L'approvazione del DDL 1552 al Senato a fine giugno 2026 ha aperto una profonda frattura tra l'indirizzo politico della maggioranza e la comunità scientifica italiana ed europea. Il nucleo della controversia risiede nel ribaltamento della gerarchia delle fonti tecniche: il principio della decisione basata sul dato biologico viene sostituito da un modello di governance parcellizzato e localistico.

3.1 Lo svuotamento dei poteri dell'ISPRA: come cambiano i pareri scientifici

Il cambiamento più radicale introdotto dall'Articolo 6 del DDL 1552 riguarda lo status giuridico dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Nell'assetto originario della Legge 157/92, l'ISPRA operava come l'autorità scientifica centrale e indipendente dello Stato. I suoi pareri sui calendari venatori, sui periodi di prelievo (legati ai dati chiave dei periodi di migrazione e riproduzione) e sui piani di abbattimento erano di fatto vincolanti. Se una Regione intendeva discostarsene, doveva produrre un'evidenza scientifica di pari livello, rendendo i calendari regionali facilmente impugnabili davanti ai TAR in caso di anomalie.

[Flusso Decisionale Calendari Venatori]
 
Ante-2026 (L. 157/92):
Regione ──> Proposta Calendario ──> ISPRA (Parere Vincolante) ──> Approvazione Normata
 
Post-2026 (DDL 1552):
Regione ──> Proposta Calendario ──> ISPRA (Parere Consultivo) ──> Discrezionalità Politica Regionale

Con la riforma, il parere dell'ISPRA viene degradato a meramente consultivo e non vincolante. Le singole amministrazioni regionali acquisiscono la facoltà giuridica di derogare alle indicazioni dell'Istituto Nazionale semplicemente "motivando la decisione" all'interno dell'atto politico.

Ciò consente di estendere la stagione venatoria in sovrapposizione con le delicate fasi della migrazione prenuziale (il ritorno degli uccelli verso i siti di nidificazione) e di autorizzare la caccia oltre l'orario del tramonto, scardinando l'omogeneità dei livelli minimi di tutela ambientale su base nazionale.

3.2 Il ruolo dei CTVR (Comitati Tecnici Venatori Regionali)

Per controbilanciare la perdita di centralità dell'ISPRA, il DDL 1552 e le normative collegate potenziano e istituzionalizzano il ruolo dei CTVR (Comitati Tecnici Venatori Regionali), affiancati a livello centrale da un rinnovato Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale.

La criticità ecologica e amministrativa di questi organi risiede nella loro composizione paritetica e politica, radicalmente diversa dalla natura puramente scientifica dell'ISPRA. Nei comitati regionali siedono:

·         Rappresentanti delle associazioni venatorie (es. Federcaccia).

·         Delegati delle organizzazioni professionali agricole.

·         Rappresentanti degli enti locali ed esponenti delle associazioni ambientaliste (spesso in netta minoranza numerica).

Affidare la determinazione dei panieri di specie cacciabili e dei contingenti di abbattimento ai CTVR significa, secondo i critici della riforma, trasferire la gestione della biodiversità a organismi in cui i portatori di interesse diretto (le lobby della caccia e dell'agricoltura intensiva) detengono la maggioranza dei voti. La pianificazione faunistica cessa di essere una disciplina biologica per trasformarsi in una negoziazione di natura economico-elettorale.

3.3 La posizione della comunità scientifica italiana ed europea sulla biodiversità nel 2026

La reazione del mondo scientifico alla fine del primo semestre del 2026 è unanime nel definire il DDL 1552 come il più pesante arretramento normativo degli ultimi decenni in materia di conservazione degli ecosistemi.

Un'analisi ISPRA pubblicata a ridosso della discussione ha documentato che, nelle sole stagioni venatorie recenti, l'avifauna italiana ha registrato oltre 32 milioni di uccelli abbattuti formalmente. Di fronte a un trend di declino globale degli habitat, la comunità scientifica ritiene ingiustificabile l'espansione della pressione venatoria su specie vulnerabili.

Le principali riserve espresse dagli scienziati si articolano su tre fronti:

Ambito d'Impatto

Rilevazione Scientifica / Istituzionale

Conseguenza Diretta

Grandi Carnivori (Lupo)

Rimozione del lupo dall'elenco delle specie particolarmente protette nel testo del DDL.

Non comporta la cacciabilità diretta, ma apre la strada a piani regionali di abbattimento in deroga, minando la connettività ecologica della specie.

Tecnologia Venatoria

Autorizzazione all'uso di visori notturni, telemetri ed esche elettroniche.

Annulla il "tasso di fuga" naturale delle specie, trasformando la caccia di selezione in un prelievo a efficienza industriale, alterando i comportamenti biologici della fauna notturna.

Diritto Comunitario

La Commissione Europea e il Consiglio d'Europa (Convenzione di Berna) hanno espresso forti dubbi sulla compatibilità del testo con le direttive UE.

L'Italia si espone a immediate e onerose procedure d'infrazione per la violazione sistematica delle Direttive Habitat e Uccelli.

I biologi della conservazione evidenziano infine un paradosso ecologico: l'allentamento dei vincoli e la deregolamentazione della caccia non risolveranno le emergenze gestionali (come la diffusione della Peste Suina Africana tramite i cinghiali). Le evidenze scientifiche dimostrano che la destrutturazione dei branchi operata dalle battute di caccia non selettive stimola la dispersione sul territorio e l'aumento compensativo del tasso di natalità delle specie opportuniste, ottenendo l'effetto diametralmente opposto a quello dichiarato dai promotori della riforma.

CAPITOLO 4: Il Fronte del No – La Protesta Ambientalista

 

La posizione di Legambiente, WWF, Lipu ed ENPA.

 

Il dossier "Caccia Selvaggia" e l'impatto sulle specie protette.

 

Il rischio concreto delle infrazioni UE: la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat.

CAPITOLO 4: Il Fronte del No – La Protesta Ambientalista

L’approvazione del DDL 1552 al Senato ha compattato le principali sigle del mondo ambientalista, animalista e della tutela zoofila in un fronte di opposizione unitario. Le associazioni denunciano una totale deregolamentazione dell'attività venatoria che mette a rischio i fragili equilibri della biodiversità italiana ed espone lo Stato a sanzioni comunitarie senza precedenti.

4.1 La posizione di Legambiente, WWF, Lipu ed ENPA

Le quattro storiche associazioni di tutela ambientale e animale hanno assunto posizioni durissime, coordinando una strategia comune che unisce la mobilitazione di piazza, i ricorsi legali e l'azione di lobbing a livello europeo presso la Commissione UE.

·         Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli): Concentra la propria azione sulla tutela dell'avifauna migratoria. Denuncia lo "smantellamento metodico" delle date di chiusura della caccia, anticipandole al periodo in cui molte specie iniziano il viaggio di ritorno verso i siti di nidificazione (migrazione prenuziale). Per la Lipu, il declassamento dei pareri ISPRA è un atto di "oscurantismo scientifico".

·         WWF Italia: Punta l'accento sulla frammentazione del territorio e sulla perdita di tutele per i grandi carnivori. Il WWF evidenzia il paradosso di una legge che, normalizzando l'ingresso dei cacciatori nei terreni privati e allentando i controlli, ostacola la transizione ecologica e la tutela del 30% del territorio nazionale entro il 2030, obiettivo fissato dalla Strategia Europea sulla Biodiversità.

·         Legambiente: Analizza la riforma sotto il profilo della legalità e della gestione del territorio. L'associazione mette in guardia contro l'aumento esponenziale delle armi in circolazione e la parziale sovrapposizione tra attività di controllo faunistico e bracconaggio, evidenziando come i corpi di vigilanza pubblica (ex Polizie Provinciali, Guardie Forestali assorbite dall'Arma) siano numericamente insufficienti per presidiare il territorio a fronte della maggiore libertà concessa ai cacciatori.

·         ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali): Si focalizza sul piano etico, sul benessere animale e sulla sicurezza pubblica. ENPA contesta duramente la figura del "bioregolatore", considerata uno schermo ipocrita per autorizzare pratiche cruente ed estendere la caccia a ridosso delle aree urbane e nei giorni di silenzio venatorio.

4.2 Il dossier "Caccia Selvaggia" e l'impatto sulle specie protette

Le associazioni hanno unificato i propri dati nel report straordinario "Caccia Selvaggia 2026", un documento tecnico che fotografa gli effetti attesi della riforma sulle specie protette o in precario stato di conservazione (SPEC - Species of European Conservation Concern).

Il dossier evidenzia due minacce principali:

1. Il fenomeno del "Bracconaggio di Sponda"

L'introduzione nei calendari venatori regionali di specie simili a quelle protette, unita all'uso di tecnologie avanzate come i visori notturni e i silenziatori/moderatori di suono (autorizzati dal DDL per scopi di "selezione"), rende estremamente difficile il lavoro di riconoscimento e controllo da parte dei nuclei antibracconaggio dei Carabinieri Forestali. Specie protette come l'Orso bruno marsicano o il Capovaccaio rischiano di subire perdite irreparabili a causa di scambi d'ala o abbattimenti illegali favoriti dalla minore tracciabilità degli spari.

2. Le Specie Vulnerabili inserite nei panieri venatori

Il report evidenzia il rischio estinzione locale per alcune specie fortemente minacciate a livello europeo ma che il DDL, attraverso la decentralizzazione regionale, espone a un prelievo incontrollato:

Specie

Stato di Conservazione (IUCN)

Impatto del DDL 1552

Tortora selvatica (Streptopelia turtur)

Vulnerabile

Inserimento stabile nei calendari tramite deroghe regionali senza piani di gestione nazionali.

Pavoncella (Vanellus vanellus)

Quasi minacciata

Riapertura del prelievo in alcune regioni nonostante i bandi europei.

Coturnice (Alectoris graeca)

In pericolo (Appennino)

Pressione venatoria aumentata a causa della parcellizzazione dei piani faunistici.

4.3 Il rischio concreto delle infrazioni UE: la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat

L'aspetto più critico sul piano economico-giuridico per lo Stato italiano è la quasi matematica certezza dell'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea per la violazione di due direttive cardine del diritto ambientale:

La Direttiva Uccelli (2009/147/CE) e la Direttiva Habitat (92/43/CEE): Impongono agli Stati membri di garantire uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e i loro habitat, vietando la caccia durante le fasi biologiche più delicate (riproduzione e migrazione) e imponendo che ogni deroga sia supportata da solidi e indipendenti dati scientifici.

Il DDL 1552 viola lo spirito e la lettera di queste direttive su tre punti specifici:

1.      Mancanza di rigore scientifico: Sostituendo il parere vincolante di ISPRA con le decisioni politiche dei Comitati Tecnici Venatori Regionali (CTVR), l'Italia cancella il principio di precauzione richiesto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

2.      Uso improprio delle deroghe: La Direttiva Habitat prevede le deroghe per il controllo della fauna come extrema ratio e solo dopo aver dimostrato l'inefficacia dei metodi ecologici non cruenti (es. recinzioni elettrificate, sterilizzazioni). Il DDL trasforma la "bioregolazione" armata in uno strumento ordinario.

3.      Il piombo nelle munizioni: Nonostante il Regolamento UE 2021/57 che vieta l'uso di munizioni al piombo all'interno o in prossimità delle zone umide (per prevenire il saturnismo nei volatili), le maglie larghe sui controlli introdotte dalla riforma rallentano l'adeguamento dei cacciatori italiani, esponendo il Paese a sanzioni pecuniarie giornaliere che verrebbero pagate dai contribuenti.

Le associazioni ambientaliste hanno già depositato a Bruxelles un formale esposto-denuncia, prefigurando un blocco dei fondi comunitari legati alla biodiversità se il testo dovesse essere approvato senza modifiche anche dalla Camera dei Deputati.

CAPITOLO 5: Il Fronte

del Sì – Le Ragioni della Riforma

 

L'emergenza cinghiali e l'impatto sulla Peste Suina Africana (PSA).

 

I danni all'agricoltura e i rimborsi regionali: l'insostenibilità economica del sistema

attuale.

 

La difesa delle tradizioni rurali e l'indotto economico delle armi e delle munizioni

CAPITOLO 5: Il Fronte del Sì – Le Ragioni della Riforma

Mentre le associazioni ambientaliste paventano rischi per gli ecosistemi, il vasto schieramento a sostegno del DDL 1552 — che unisce le forze di maggioranza, le principali sigle venatorie e il comparto agro-pastorale (rappresentato in primis da Coldiretti e Confagricoltura) — difende la riforma considerandola una svolta non più rinviabile. La tesi cardine si basa sulla transizione da un ambientalismo vincolistico a un pragmatismo gestionale, motivato da emergenze economiche, sanitarie e di sicurezza pubblica.

5.1 L'emergenza cinghiali e l'impatto sulla Peste Suina Africana (PSA)

Il principale argomento di salute e sicurezza pubblica a sostegno del DDL Malan è l'esplosione demografica del cinghiale (Sus scrofa), la cui popolazione in Italia ha superato la soglia critica stimata in circa 1,5 - 2 milioni di esemplari. Questa densità fuori controllo ha smesso di essere un mero problema venatorio per trasformarsi in un vettore biologico critico per la diffusione della Peste Suina Africana (PSA).

Allo stato attuale (dati aggiornati a fine giugno 2026), i monitoraggi degli Istituti Zooprofilattici evidenziano che la malattia circola stabilmente tra i selvatici, con oltre 2.160 casi conclamati concentrati soprattutto nella dorsale tra Liguria e Piemonte, e frequenti salti di focolaio negli allevamenti intensivi lombardi ed emiliani.

[La Catena del Rischio PSA]
Sovrapopolazione Cinghiali ──> Diffusione del Virus PSA ──> Contagio Allevamenti Suinicoli ──> Blocco Export della Filiera Salumi (Danno Miliardario)

La PSA non è trasmissibile all'uomo, ma ha una letalità vicina al 100% per i suidi. I promotori della riforma spiegano che l'istituzionalizzazione del cacciatore come "bioregolatore", unita alla semplificazione dei piani di prelievo e all'uso di tecnologie notturne, è l'unico strumento capillare per attuare lo spopolamento drastico richiesto dai protocolli di eradicazione dell'Unione Europea. Senza un intervento armato sistematico e flessibile, l'intero comparto della salumeria e della suinicoltura italiana (un'eccellenza da oltre 9 miliardi di euro di fatturato) rischia il collasso commerciale a causa del blocco totale delle esportazioni verso i Paesi terzi.

5.2 I danni all'agricoltura e i rimborsi regionali: l'insostenibilità economica del sistema attuale

Il mondo agricolo vive una situazione di esasperazione strutturale. Il modello di tutela passiva introdotto dalla Legge 157/92 viene giudicato economicamente fallimentare e non più sostenibile per le casse pubbliche regionali.

Secondo le rilevazioni tecniche della piattaforma AB-Agrivenatoria Biodiversitalia su dati ISPRA, i soli danni accertati causati all'agricoltura dai grandi ungulati (cinghiali, daini, caprioli) si attestano su una media stabilmente superiore ai 19-21 milioni di euro all'anno, con picchi che superano i 24 milioni di euro nei periodi di massima siccità. A rimetterci sono soprattutto le colture di pregio: vigneti, mais, cereali, frutteti e foraggere per gli allevamenti.

Il paradosso dei rimborsi regionali: Le Regioni sono obbligate per legge a indennizzare gli agricoltori per le perdite subite, attingendo a fondi pubblici generati dalla fiscalità generale. Tuttavia, i bilanci regionali sono costantemente in deficit e le liquidazioni avvengono spesso a distanza di anni, coprendo solo parzialmente il reale valore commerciale del raccolto distrutto.

La riforma punta a spezzare questo circolo vizioso: permettendo ai cacciatori di operare in modo ordinario, coordinato e flessibile (anche riducendo la burocrazia necessaria all'intervento nei fondi privati), lo Stato delega il controllo faunistico a costo zero a operatori formati, sollevando le finanze pubbliche dall'onere dei risarcimenti ex-post.

5.3 La difesa delle tradizioni rurali e l'indotto economico delle armi e delle munizioni

Oltre alle emergenze contingenti, il fronte del sì rivendica il valore identitario ed economico della filiera venatoria e industriale italiana.

La Tutela della Cultura Rurale

L'attività venatoria viene difesa come un elemento insostituibile del patrimonio etno-antropologico delle aree interne e collinari italiane. Per i sostenitori della riforma, il cacciatore non è un elemento estraneo alla natura, ma un presidio contro l'abbandono del territorio e del bosco, in grado di effettuare opere di manutenzione ambientale e sorveglianza contro i roghi estivi e il dissesto idrogeologico.

La Rilevanza Industriale (Fatturato e Occupazione)

L'Italia detiene una leadership globale assoluta nella produzione di armi sportive, da caccia e munizioni, rappresentata istituzionalmente dall'ANPAM (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni).

Indicatore Economico del Comparto Armiero Italiano

Valore di Mercato (Stime di Filiera)

Fatturato Complessivo (Armi e Munizioni)

Oltre 7-8 miliardi di euro (inclusi settori affini)

Quota Export della Produzione Nazionale

~90% (Primo esportatore mondiale di fucili sportivi)

Occupazione Generata

Oltre 90.000 addetti (indotto diretto e indiretto)

I promotori della legge sottolineano che modernizzare la disciplina della caccia in Italia significa dare certezze normative a un settore industriale ad alta tecnologia e manodopera specializzata che investe massicciamente in sicurezza e ricerca. L'indotto coinvolge inoltre il turismo venatorio, l'abbigliamento tecnico, la cinofilia e l'intera economia dei piccoli borghi rurali che, durante la stagione venatoria, beneficiano del flusso di appassionati verso le strutture ricettive locali.

 

CAPITOLO 6: Scenari

Futuri e Battaglia Parlamentare

 

Il passaggio alla

Camera dei Deputati: tempistiche e possibili emendamenti.

 

L'ombra del referendum

abrogativo: quorum, costituzionalità e precedenti storici.

 

Conclusioni e prospettive europee.

 

CAPITOLO 6: Scenari Futuri e Battaglia Parlamentare

L'approvazione del DDL 1552 al Senato segna la fine del primo tempo di una partita politica e sociale ad altissima tensione. Il testo si sposta ora alla Camera dei Deputati, dove le forze politiche, le associazioni e i portatori di interesse si preparano allo scontro finale su emendamenti, scadenze e possibili risvolti extraparlamentari.

6.1 Il passaggio alla Camera dei Deputati: tempistiche e possibili emendamenti

Il testo approvato a Palazzo Madama è atteso alla Camera per l'avvio dell'esame in commissione referente (Commissione Agricoltura, congiuntamente all'Ambiente).

Le Tempistiche Previsionali

I leader della maggioranza puntano a una calendarizzazione rapida, ipotizzando una discussione in Aula entro la fine dell'autunno. L'obiettivo politico è blindare il testo per evitare un terzo passaggio al Senato (navetta parlamentare), che rallenterebbe l'entrata in vigore delle nuove norme proprio nel cuore della stagione venatoria. Tuttavia, l'iter potrebbe subire rallentamenti dovuti alla sessione di bilancio e all'ostruzionismo già annunciato dalle opposizioni.

I Nodi degli Emendamenti

Il dibattito alla Camera si concentrerà su alcuni punti critici del testo che potrebbero essere modificati attraverso i lavori emendativi:

·         La perimetrazione della "Bioregolazione": Le opposizioni cercheranno di circoscrivere in modo tassativo la figura del cacciatore-bioregolatore, reintroducendo l'obbligo di coordinamento vincolante e la presenza sul campo del personale pubblico (Carabinieri Forestali o Polizia Provinciale) per evitare che i controlli faunistici si trasformino in attività venatoria indiscriminata.

·         La clausola di salvaguardia europea: Per evitare il rischio di immediate sanzioni comunitarie, parte della stessa maggioranza valuta l'inserimento di un meccanismo di monitoraggio semestrale sugli effetti dei calendari regionali, reintroducendo parzialmente una forma di silenzio-assenso o di parere rinforzato di ISPRA in caso di prelievo di specie classificate come vulnerabili a livello europeo.

6.2 L'ombra del referendum abrogativo: quorum, costituzionalità e precedenti storici

Se il Parlamento dovesse approvare definitivamente il DDL 1552 senza modifiche strutturali, il fronte ambientalista e animalista ha già dichiarato di essere pronto a percorrere la via della democrazia diretta attraverso la richiesta di un referendum abrogativo ai sensi dell'Articolo 75 della Costituzione.

I Precedenti Storici

La materia venatoria vanta una lunga storia referendaria in Italia. I precedenti più celebri risalgono al 1990 (quando i quesiti sulla caccia e sull'accesso ai fondi privati fallirono per il mancato raggiungimento del quorum, fermandosi al 43,4% di affluenza) e ai tentativi successivi del 1997. Lo scenario odierno mostra però profonde differenze demografiche e culturali rispetto agli anni Novanta: il numero dei cacciatori attivi in Italia è crollato da quasi due milioni a meno di 500.000, e la sensibilità dell'opinione pubblica verso i temi della protezione animale è drasticamente aumentata.

[Fattori Chiave del Potenziale Referendum]
Evoluzione Demografica ──> Crollo del numero di cacciatori (<500k)
Sensibilità Sociale     ──> Crescita dell'orientamento protezionista (60-80% dei cittadini)
Lo Scoglio Storico     ──> Il raggiungimento del quorum (50% + 1 degli aventi diritto)

Ammissibilità Costituzionale e l'Incognita del Quorum

Sotto il profilo giuridico, un quesito referendario volto ad abrogare le norme di deregolamentazione o la figura stessa del bioregolatore supererebbe con facilità il vaglio della Corte Costituzionale, non rientrando la caccia tra le materie escluse dall'Articolo 75 (leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto, o di autorizzazione a ratificare trattati internazionali).

L'unico vero scoglio per il "Fronte del No" resta il raggiungimento del quorum strutturale (50% + 1 degli elettori). Le consultazioni referendarie abrogative faticano da oltre un ventennio ad attrarre la maggioranza del corpo elettorale; tuttavia, i promotori confidano nella forte capacità di mobilitazione emotiva e mediatica legata alla tutela di specie iconiche (come il lupo) e alla difesa della sicurezza nei territori privati per superare la barriera dell'astensionismo.

6.3 Conclusioni e prospettive europee

La riforma della caccia, incarnata dal DDL 1552, rappresenta un punto di svolta ideologico ed economico che ridefinisce il rapporto tra lo Stato, i cittadini, la proprietà privata e la fauna selvatica.

Sintesi dei Due Modelli a Confronto

Il dossier evidenzia la polarizzazione insanabile tra due visioni del territorio:

1.      Il Modello Conservazionista (L. 157/92): Basato sul principio di precauzione e sulla centralità della validazione scientifica (ISPRA), concepisce la fauna come un patrimonio naturale da preservare intatto, limitando l'intervento umano a deroghe eccezionali.

2.      Il Modello della Gestione Attiva (DDL 1552): Inquadra la natura in chiave utilitaristica ed economica. Trasforma l'abbattimento in uno strumento di pianificazione e sussidiarietà per proteggere le attività antropiche (agricoltura e zootecnia) dalle alterazioni demografiche dei selvatici.

Il Verdetto di Bruxelles

Al di là dell'esito della battaglia parlamentare alla Camera, l'arbitro definitivo della riforma sarà la Commissione Europea. Se il testo dovesse passare senza correzioni sui pareri ISPRA e sulle date dei calendari venatori, l'apertura di una procedura d'infrazione e il successivo deferimento alla Corte di Giustizia dell'UE appaiono inevitabili.

Il rischio concreto per l'Italia è l'imposizione di pesanti sanzioni pecuniarie e la possibile sospensione di quote di fondi comunitari legati alla transizione verde e alla coesione territoriale. La sfida per la Camera dei Deputati sarà quindi squisitamente tecnica: assecondare le istanze del mondo rurale e della filiera industriale senza rompere definitivamente l'argine della legalità comunitaria e del diritto ambientale europeo.

 

APPENDICE TECNICA: Il Quadro Normativo Europeo

1. La Direttiva "Uccelli" (Direttiva 2009/147/CE)

Originariamente adottata nel 1979 (Direttiva 79/409/CEE) e successivamente codificata nel 2009, la Direttiva Uccelli è il più antico testo legislativo dell'Unione Europea in materia di ambiente. Essa garantisce la protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo.

I Punti Chiave e i conflitti con il DDL 1552

·         Il divieto di prelievo nei periodi sensibili (Articolo 7, comma 4): È il punto di maggiore attrito giuridico. La direttiva stabilisce tassativamente che le specie migratrici non possono essere cacciate durante il periodo della riproduzione né durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (la cosiddetta migrazione prenuziale).

Il nodo del DDL: La riduzione del ruolo vincolante dell'ISPRA permette alle Regioni di anticipare l'apertura o posticipare la chiusura della caccia a ridosso di queste finestre biologiche critiche, violando i dati scientifici di riferimento europei (Key Concepts).

·         Il regime delle deroghe (Articolo 9): Le deroghe ai divieti di caccia sono consentite solo in assenza di "altre soluzioni soddisfacenti" e per motivi tassativi (es. sicurezza aerea, prevenzione di gravi danni alle colture). La Commissione Europea richiede che ogni deroga sia motivata da dati scientifici stringenti e indicanti le specie, i mezzi autorizzati e il personale controllato.

Il nodo del DDL: La trasformazione dei cacciatori in "bioregolatori" rischia di configurare una deroga permanente e generalizzata, non ammessa dall'UE che la concepisce invece come un'eccezione temporanea ed estremamente mirata.

·         I divieti sui metodi di cattura (Articolo 8 e Allegato IV): La direttiva vieta espressamente tutti i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva (es. reti, visori notturni per l'avifauna, richiami acustici elettronici).

2. La Direttiva "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE)

Adottata nel 1992, la Direttiva Habitat ha lo scopo di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Ha istituito la rete Natura 2000, la più grande rete ecologica di aree protette al mondo.

I Punti Chiave e i conflitti con il DDL 1552

·         I Livelli di Protezione delle Specie (Allegato IV e V): Le specie animali sono inserite in diversi elenchi a seconda della rarità e del rischio estinzione. Le specie nell'Allegato IV (tra cui il Lupo e l'Orso) godono di una "protezione rigorosa". È vietata qualsiasi forma di cattura, uccisione o disturbo deliberato.

Il nodo del DDL: Il tentativo di declassare o aggirare la protezione rigorosa del lupo attraverso piani di gestione flessibili regionali si scontra con l'obbligo di dimostrare che la specie si trovi in uno "stato di conservazione soddisfacente" su scala nazionale ed europea.

·         La Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA - Articolo 6): Qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative sui siti protetti della rete Natura 2000 (ZPS - Zone di Protezione Speciale e ZSC - Zone Speciali di Conservazione) deve essere sottoposto a una severa valutazione.

Il nodo del DDL: L'estensione dei calendari venatori o l'autorizzazione di attività di controllo faunistico armato dentro o a ridosso di questi siti, senza il parere scientifico vincolante degli organi ambientali centrali, viola l'obbligo della VIncA preventiva.

Sintesi: Il Meccanismo delle Procedure d'Infrazione

Quando uno Stato membro approva una legge interna che contrasta con le direttive europee, la Commissione Europea attiva un protocollo giuridico vincolante, strutturato in tre fasi:

[Iter della Procedura d'Infrazione UE]
 
1. Lettera di Costituzione in Mora (La Commissione chiede spiegazioni formali allo Stato)
                    ▼
2. Parere Motivato (Ultimo avviso formale per modificare la legge interna entro due mesi)
                    ▼
3. Ricorso alla Corte di Giustizia UE (Sentenza vincolante e sanzioni pecuniarie)

Le sanzioni pecuniarie imposte dalla Corte di Giustizia includono una somma forfettaria minima (per l'Italia pari a diversi milioni di euro) e una penalità di mora giornaliera per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento alla normativa europea, i cui costi ricadono direttamente sulle casse dello Stato e quindi sulla fiscalità generale.

 

 vccvc

DOSSIER: LA RIFORMA DELLA CACCIA (DDL 1552)

Analisi d'impatto normativo, scientifico, economico e sociale della revisione della Legge 157/92

A cura di Legambiente circolo Vassallo Corato

Luglio 2026

Abstract

Il Senato ha appena approvato il testo, che ora passa all'esame della Camera. Si tratta di una riforma complessiva della storica legge 157 del 1992, e sta sollevando accese polemiche tra associazioni ambientaliste, mondo scientifico e mondo venatorio.

 

Ecco i punti principali e più discussi della riforma:

 

1. La figura del cacciatore e la biodiversità

La caccia viene formalmente ridefinita come un'"attività utile alla conservazione e alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi". I cacciatori vengono considerati dei "bioregolatori", giustificando la pratica non più come mero hobby ricreativo, ma come strumento di gestione del territorio (ad esempio per contenere i danni da cinghiali ed ungulati).

 

2. Ridimensionamento dell'ISPRA

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) perde parte del suo potere decisionale. I suoi pareri scientifici sulla definizione dei calendari venatori saranno meno vincolanti, dando maggiore autonomia decisionale alle singole Regioni.

 

3. Aree e periodi di caccia

Calendari più flessibili: Viene aperta la possibilità di estendere la caccia in periodi precedentemente vietati, come le fasi di migrazione e nidificazione degli uccelli.

 

Aziende faunistiche private: Sarà possibile cacciare all'interno di queste aree private anche nei periodi in cui la caccia generale è chiusa, eliminando il diritto dei proprietari terrieri di vietare l'attività per motivi etici.

 

(Nota: Punti estremi circolati nelle prime bozze, come gli spari in spiaggia o la caccia indiscriminata dopo il tramonto, sono stati ridimensionati o cancellati nel testo finale approvato).

 

4. Tecnologia e Richiami Vivi

Viene data una spinta alla modernizzazione dei mezzi: sarà consentito l'uso di visori notturni e silenziatori (ufficialmente per il controllo delle specie invasive). Vengono inoltre alleggerite le restrizioni sull'uso dei richiami vivi (gli uccelli usati come esca).

 

Le polemiche

Le opposizioni e gli ambientalisti (WWF, LAV, ecc.): Denunciano una totale deregulation (soprannominata "caccia selvaggia") che metterebbe a rischio la fauna e violerebbe le Direttive UE ("Uccelli" e "Habitat"), esponendo l'Italia a pesanti sanzioni europee.

 

La maggioranza e i sostenitori: Difendono la riforma sostenendo che sia necessaria per tutelare l'agricoltura, la sicurezza stradale (visti i troppi incidenti causati dalla fauna selvatica) e per aggiornare regole vecchie di trent'anni.

 

Posizione di Legambiente

 

La posizione di Legambiente (espressa duramente in questi giorni di fine giugno 2026 insieme ad altre sigle come Lipu, WWF ed ENPA) è di totale e radicale contrarietà al provvedimento, che l'associazione ha apertamente ribattezzato "DDL Sparatutto".

 

Proprio il 23 giugno, giorno del voto decisivo a Palazzo Madama, Legambiente è scesa in piazza a Roma con un presidio di protesta, definendo l'approvazione del testo "un atto di violenza inaudita contro la natura e gli animali selvatici".

 

I punti su cui l'associazione sta dando battaglia si concentrano su tre grandi critiche:

 

1. Il rischio di pesanti sanzioni dall'Unione Europea

Legambiente accusa il Governo di aver "nascosto la bocciatura della Commissione Europea", la quale aveva già espresso fortissimi dubbi di conformità del testo con le direttive comunitarie ("Habitat" e "Uccelli"). Secondo l'associazione, la deregulation prevista dal DDL esporrà inevitabilmente l'Italia a nuove procedure d'infrazione, i cui costi multimilionari ricadranno sulle tasche di tutti i cittadini (la stragrande maggioranza dei quali è contraria alla caccia).

 

2. Svuotamento del ruolo della scienza

L'associazione contesta duramente il ridimensionamento dell'ISPRA e la scelta di considerare i cacciatori come "bioregolatori" ed ecologisti attivi. La tesi di Legambiente è netta:

 

"La tutela della biodiversità e la gestione della fauna selvatica devono essere affidate alla scienza e alla ricerca, non alla discrezionalità di chi pratica la caccia come passatempo domenicale."

 

3. Un favore elettorale alle lobby

Per Legambiente non si tratta di una riforma per la sicurezza o per l'agricoltura, ma di un mero cedimento politico alle lobby venatorie. L'associazione denuncia che, liberalizzando i permessi, estendendo i calendari ai periodi di migrazione e nidificazione, e permettendo i visori notturni, l'Italia rischia di diventare il "parco venatorio d'Europa", privatizzando di fatto un bene comune (la fauna selvatica) a favore di circa 500mila cacciatori.

 

Cosa farà adesso Legambiente?

Con il passaggio del testo alla Camera dei Deputati, Legambiente ha già annunciato che sposterà la pressione politica su Montecitorio per fare ostruzionismo e chiedere modifiche radicali. Inoltre, insieme ad altre associazioni ambientaliste, sta già ventilando l'ipotesi di attivarsi per la raccolta firme per un referendum abrogativo nel caso in cui la legge dovesse essere approvata definitivamente così com'è.

 

 

 

 

 

INDICE GENERALE DEL DOSSIER

CAPITOLO 1: Il Contesto Storico e Legislativo

 

La Legge 157 del 1992: la fauna come "patrimonio indisponibile dello Stato".

 

I tentativi di riforma negli ultimi trent'anni.

 

La spinta politica del 2024-2026: le richieste della maggioranza e delle lobby venatorie.

 

CAPITOLO 2: Analisi Articolo per Articolo del DDL Malan

 

Il cacciatore "bioregolatore": risvolti filosofici e giuridici.

 

La riscrittura dei calendari venatori e le deroghe regionali.

 

La caccia nei terreni privati e l'abolizione dell'articolo 842 del Codice Civile (il diritto di opposizione).

 

CAPITOLO 3: Il Conflitto Istituzionale e Scientifico

 

Lo svuotamento dei poteri dell'ISPRA: come cambiano i pareri scientifici.

 

Il ruolo dei CTVR (Comitati Tecnici Venatori Regionali).

 

La posizione della comunità scientifica italiana ed europea sulla biodiversità nel 2026.

 

CAPITOLO 4: Il Fronte del No – La Protesta Ambientalista

 

La posizione di Legambiente, WWF, Lipu ed ENPA.

 

Il dossier "Caccia Selvaggia" e l'impatto sulle specie protette.

 

Il rischio concreto delle infrazioni UE: la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat.

 

CAPITOLO 5: Il Fronte del Sì – Le Ragioni della Riforma

 

L'emergenza cinghiali e l'impatto sulla Peste Suina Africana (PSA).

 

I danni all'agricoltura e i rimborsi regionali: l'insostenibilità economica del sistema attuale.

 

La difesa delle tradizioni rurali e l'indotto economico delle armi e delle munizioni.

 

CAPITOLO 6: Scenari Futuri e Battaglia Parlamentare

 

Il passaggio alla Camera dei Deputati: tempistiche e possibili emendamenti.

 

L'ombra del referendum abrogativo: quorum, costituzionalità e precedenti storici.

 

Conclusioni e prospettive europee.

 

CAPITOLO 1: Il Contesto Storico e Legislativo

1.1 La Legge 157 del 1992: la fauna come "patrimonio indisponibile dello Stato"

La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") ha rappresentato una pietra miliare e una rivoluzione copernicana nell'ordinamento giuridico italiano. Prima del 1992, la fauna selvatica veniva considerata res nullius (cosa di nessuno), il che legittimava un diritto di appropriazione diffuso e scarsamente regolamentato.

L'innovazione fondamentale della Legge 157/92 si articola su tre pilastri cardine:

·         Il ribaltamento giuridico (Art. 1): La fauna selvatica viene solennemente dichiarata "patrimonio indisponibile dello Stato" e tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale. L'attività venatoria cessa di essere un diritto soggettivo e diventa una concessione controllata che lo Stato accorda ai cittadini, subordinata alla conservazione delle specie.

·         Il principio di eccezione: La caccia non è la norma, ma un'eccezione regolata all'interno di un quadro rigido di tutela. La protezione diventa la regola; il prelievo venatorio, l'eccezione circoscritta a tempi, specie e modalità precise.

·         La base scientifica (ISPRA): L'istituzione dell'allora INFS (oggi ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) come organo scientifico vincolante per la determinazione dei calendari venatori, dei piani di abbattimento e dei periodi di deroga.

Questo impianto ha garantito per oltre trent'anni un delicato equilibrio tra le istanze conservazionistiche (recependo le Direttive Europee "Uccelli" e "Habitat") e l'esercizio della pratica venatoria tradizionale.

1.2 I tentativi di riforma negli ultimi trent'anni

Dalla sua approvazione nel 1992, la legge quadro è stata oggetto di continui attacchi e tentativi di destrutturazione da parte di opposte visioni ideologiche, quasi sempre arenatisi nei passaggi parlamentari per la forte sensibilità dell'opinione pubblica.

I flussi di pressione si sono storicamente mossi lungo due direttrici contrapposte:

·         Le spinte deregolamentatrici: Promosse dalle rappresentanze venatorie e da partiti di centro-destra, finalizzate ad ampliare le specie cacciabili, estendere i calendari venatori, liberalizzare l'uso di richiami vivi e ridurre il potere di veto dell'ISPRA.

·         Le spinte abolizioniste/restrittive: Promosse dalle associazioni ambientaliste e animaliste, mirate a una progressiva riduzione dei periodi di caccia, all'abolizione del nomadismo venatorio e all'introduzione di tutele severe per i grandi carnivori (lupi, orsi).

Il principale limite emerso negli anni della Legge 157/92 è stato l'incapacità di rispondere in modo dinamico alle esplosioni demografiche di alcune specie opportuniste e aliene (in primis il cinghiale e la nutria), i cui danni all'agricoltura e i cui rischi sanitari (come la Peste Suina Africana) hanno progressivamente esasperato il mondo agricolo, creando la frattura politica utile a scardinare l'impianto del 1992.

1.3 La spinta politica del 2024-2026: le richieste della maggioranza e delle lobby venatorie

Il triennio 2024-2026 ha visto una accelerazione senza precedenti. Con l'approvazione in Senato del DDL 1552 a fine giugno 2026 (passato con 80 voti favorevoli e 56 contrari), l'asse politico si è decisamente spostato a favore delle richieste del mondo venatorio e delle forze di maggioranza.

Il cambio di paradigma introdotto dal DDL 1552 riflette le esplicite richieste avanzate dalle principali sigle del settore (come Federcaccia) e si muove su argomentazioni ben definite:

Dal concetto di "Tutela" al concetto di "Gestione": La modifica del titolo stesso della legge introduce la nozione di gestione della fauna selvatica. La caccia non viene più configurata come una deroga eccezionale alla protezione degli animali, ma come uno strumento ordinario e attivo di governance del territorio e della biodiversità.

Le principali forze motrici politiche ed economiche dietro questa spinta includono:

1.      Il Cacciatore come "Presidio del Territorio": La maggioranza sostiene la tesi secondo cui, di fronte alla carenza di fondi e personale pubblico, i cacciatori rappresentino l'unico alleato capillare per il contenimento delle specie problematiche e la prevenzione dei danni all'agricoltura.

2.      Tecnologia e Flessibilità: L'introduzione di visori termici, telemetri e ottiche optoelettroniche per la caccia di selezione viene difesa come una necessità legata alla sicurezza e all'efficienza degli abbattimenti.

3.      Depotenziamento dell'ISPRA: Una delle richieste storiche delle lobby, recepita nel DDL, è la trasformazione del parere dell'ISPRA sui calendari venatori da vincolante a meramente consultivo, trasferendo un enorme potere decisionale e di flessibilità politica alle singole Regioni.

Questo scenario ha aperto un durissimo scontro non solo istituzionale con le associazioni ambientaliste (che denunciano lo smantellamento delle tutele e paventano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea), ma anche sociologico, considerando che i sondaggi correnti mostrano una netta maggioranza della popolazione italiana (compresa tra il 60% e l'80%) contraria a un ampliamento dell'attività venatoria. Il testo passa ora alla Camera dei Deputati per l'esame definitivo.

Le informazioni sulle elezioni cambiano rapidamente. Verifica le risposte con fonti ufficiali.

CAPITOLO 2: Analisi

Articolo per Articolo del DDL Malan

 

Il cacciatore

"bioregolatore": risvolti filosofici e giuridici.

 

La riscrittura dei

calendari venatori e le deroghe regionali.

 

La caccia nei terreni

privati e l'abolizione dell'articolo 842 del Codice Civile (il diritto di opposizione).

CAPITOLO 2: Analisi Articolo per Articolo del DDL Malan (S. 1552)

L’approvazione in prima lettura al Senato del Disegno di Legge 1552 (noto come DDL Malan) ha introdotto profonde modifiche alla struttura originaria della Legge 157/92. Di seguito viene proposta una disamina analitica dei tre nodi fondamentali toccati dalla riforma.

2.1 Il cacciatore "bioregolatore": risvolti filosofici e giuridici

L'innovazione concettuale più rilevante del DDL 1552 risiede nel tentativo di riscrittura dello status giuridico della figura del cacciatore, introdotta formalmente nel testo sotto la definizione di "bioregolatore".

Risvolti Giuridici e Costituzionali

Sotto il profilo strettamente normativo, l'introduzione di questa figura opera una mutazione genetica della caccia: l'attività venatoria viene istituzionalizzata come una funzione sussidiaria di pubblica utilità. L'art. 1 del DDL riformula l'orientamento della disciplina faunistica, inquadrando la caccia non più come una deroga al generale principio di protezione degli animali, bensì come una "attività utile alla conservazione" e uno strumento di controllo demografico attivo del territorio.

Questo slittamento ha sollevato forti dubbi di legittimità costituzionale in relazione al novellato Articolo 9 della Costituzione, che dal 2022 tutela espressamente la biodiversità e gli ecosistemi "anche nell'interesse delle future generazioni". Le opposizioni e la dottrina giuridica orientata al diritto ambientale rilevano come un mero artificio semantico non possa trasformare un'attività estrattiva (il prelievo) in un'azione di conservazione. Sul piano processuale, questa qualifica muta radicalmente l'onere della prova e indebolisce la capacità delle associazioni ambientaliste di ricorrere ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) per sospendere i piani di abbattimento.

Animal Law Italia+ 1

[Modello di Governance della Fauna]
L. 157/92:   Protezione Integrale ──> Deroga Venatoria (Eccezione)
DDL 1552:    Protezione ──> Gestione tramite Abbiattimento (Bioregolazione)

Risvolti Filosofici

Si assiste al passaggio da un modello ecocentrico di "conservazione passiva" (fondato sull'intangibilità della natura e sull'autoregolazione degli ecosistemi) a un modello antropocentrico e utilitaristico di "gestione attiva". Il cacciatore cessa i panni dell'appassionato che esercita una concessione statale e assume la veste burocratica di "operatore ecologico" coadiuvante dello Stato.

Animal Law Italia

2.2 La riscrittura dei calendari venatori e le deroghe regionali

Gli articoli 18 e 19 del DDL 1552 ridefiniscono le modalità di approvazione dei calendari venatori, introducendo forti elementi di flessibilità e una parziale decentralizzazione decisionale a favore delle Regioni.

·         Depotenziamento di ISPRA: Nell'impianto della Legge 157/92, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale esprimeva un parere vincolante sulle date di apertura/chiusura e sui panieri di specie cacciabili. Il DDL Malan trasforma tale parere in un atto meramente consultivo e non vincolante. Le Regioni possono discostarsi dalle indicazioni scientifiche nazionali senza dover produrre stringenti contromotivazioni tecniche.

·         Ampliamento dei tempi e delle specie: La riforma introduce un meccanismo che estende la stagione venatoria e accelera le procedure per i piani di controllo faunistico. Si prevede la semplificazione dei decreti d'urgenza per il contenimento di specie aliene o invasive (quali cinghiali, nutrie, cormorani e daini), rimuovendo l'obbligo di riscontro preventivo dell'autorità scientifica centrale.

·         Strumentazione tecnologica: Gli articoli 12 e 13 autorizzano formalmente l'uso di visori termici, telemetri e ottiche optoelettroniche per le attività di caccia di selezione e controllo degli ungulati, strumenti precedentemente vietati poiché ritenuti lesivi del principio di "equità del prelievo".

Questo decentramento espone l'Italia al rischio concreto di nuove procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea per violazione delle Direttive Uccelli (2009/147/CE) e Habitat (92/43/CEE), in quanto frammenta i criteri minimi di tutela uniformi sul territorio nazionale.

2.3 La caccia nei terreni privati e il dibattito sull'Articolo 842 del Codice Civile

Uno dei punti di maggiore frizione economico-sociale correlato alla riforma è il coordinamento con la proprietà privata, storicamente regolato dall'articolo 842 del Codice Civile.

L'Articolo 842 c.c. vigente: Costituisce un'eccezione unica nel panorama europeo dei diritti reali. Esso stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire il passaggio dei cacciatori (purché muniti di regolare licenza) sui propri terreni, a meno che il fondo non sia "chiuso" secondo le rigide disposizioni della legge sulla caccia o vi siano colture suscettibili di danno effettivo.

Nel quadro dei lavori parlamentari legati alla riforma della caccia, il dibattito si è polarizzato su un disegno di legge collegato (DDL 1577) volto proprio all'abolizione o alla radicale riscrittura dell'art. 842 c.c., spinto dalle richieste dei proprietari terrieri e delle associazioni agricole.

 

Posizione del DDL Malan / Lobby Venatorie

Istanza dei Proprietari Privati e Ambientalisti

Mantenimento del libero accesso: La frammentazione dei fondi agro-silvo-pastorali impedirebbe la tracciabilità della fauna e l'efficacia dei piani di abbattimento dei grandi ungulati.

Diritto di opposizione: Si richiede l'introduzione del principio del consenso preventivo, parificando la caccia alla pesca (per la quale l'art. 842 c.c. richiede già il permesso del proprietario).

Argomentazione: Il cacciatore "bioregolatore" opera nell'interesse dello Stato per proteggere l'agricoltura stessa dai danni della fauna selvaggia.

Argomentazione: Il diritto di proprietà (Art. 42 Cost.) viene compresso in modo sproporzionato, ledendo la sicurezza privata e lo sviluppo di attività economiche alternative (es. agriturismi, ecoturismo).

Brocardi.it+ 1

Il DDL 1552, pur non abrogando direttamente il codice civile in questa lettura, scardina l'equilibrio riducendo l'efficacia del cosiddetto diritto di opposizione del proprietario (già regolato dall'art. 15 della L. 157/92), rendendo più complesse le procedure amministrative necessarie a richiedere l'esclusione del proprio fondo dai piani venatori provinciali.

 

CAPITOLO 3: Il

Conflitto Istituzionale e Scientifico (Pagine 16-25)

 

Lo svuotamento dei

poteri dell'ISPRA: come cambiano i pareri scientifici.

 

Il ruolo dei CTVR

(Comitati Tecnici Venatori Regionali).

 

La posizione della comunità

scientifica italiana ed europea sulla biodiversità nel 2026

CAPITOLO 3: Il Conflitto Istituzionale e Scientifico

L'approvazione del DDL 1552 al Senato a fine giugno 2026 ha aperto una profonda frattura tra l'indirizzo politico della maggioranza e la comunità scientifica italiana ed europea. Il nucleo della controversia risiede nel ribaltamento della gerarchia delle fonti tecniche: il principio della decisione basata sul dato biologico viene sostituito da un modello di governance parcellizzato e localistico.

3.1 Lo svuotamento dei poteri dell'ISPRA: come cambiano i pareri scientifici

Il cambiamento più radicale introdotto dall'Articolo 6 del DDL 1552 riguarda lo status giuridico dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Nell'assetto originario della Legge 157/92, l'ISPRA operava come l'autorità scientifica centrale e indipendente dello Stato. I suoi pareri sui calendari venatori, sui periodi di prelievo (legati ai dati chiave dei periodi di migrazione e riproduzione) e sui piani di abbattimento erano di fatto vincolanti. Se una Regione intendeva discostarsene, doveva produrre un'evidenza scientifica di pari livello, rendendo i calendari regionali facilmente impugnabili davanti ai TAR in caso di anomalie.

[Flusso Decisionale Calendari Venatori]
 
Ante-2026 (L. 157/92):
Regione ──> Proposta Calendario ──> ISPRA (Parere Vincolante) ──> Approvazione Normata
 
Post-2026 (DDL 1552):
Regione ──> Proposta Calendario ──> ISPRA (Parere Consultivo) ──> Discrezionalità Politica Regionale

Con la riforma, il parere dell'ISPRA viene degradato a meramente consultivo e non vincolante. Le singole amministrazioni regionali acquisiscono la facoltà giuridica di derogare alle indicazioni dell'Istituto Nazionale semplicemente "motivando la decisione" all'interno dell'atto politico.

Ciò consente di estendere la stagione venatoria in sovrapposizione con le delicate fasi della migrazione prenuziale (il ritorno degli uccelli verso i siti di nidificazione) e di autorizzare la caccia oltre l'orario del tramonto, scardinando l'omogeneità dei livelli minimi di tutela ambientale su base nazionale.

3.2 Il ruolo dei CTVR (Comitati Tecnici Venatori Regionali)

Per controbilanciare la perdita di centralità dell'ISPRA, il DDL 1552 e le normative collegate potenziano e istituzionalizzano il ruolo dei CTVR (Comitati Tecnici Venatori Regionali), affiancati a livello centrale da un rinnovato Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale.

La criticità ecologica e amministrativa di questi organi risiede nella loro composizione paritetica e politica, radicalmente diversa dalla natura puramente scientifica dell'ISPRA. Nei comitati regionali siedono:

·         Rappresentanti delle associazioni venatorie (es. Federcaccia).

·         Delegati delle organizzazioni professionali agricole.

·         Rappresentanti degli enti locali ed esponenti delle associazioni ambientaliste (spesso in netta minoranza numerica).

Affidare la determinazione dei panieri di specie cacciabili e dei contingenti di abbattimento ai CTVR significa, secondo i critici della riforma, trasferire la gestione della biodiversità a organismi in cui i portatori di interesse diretto (le lobby della caccia e dell'agricoltura intensiva) detengono la maggioranza dei voti. La pianificazione faunistica cessa di essere una disciplina biologica per trasformarsi in una negoziazione di natura economico-elettorale.

3.3 La posizione della comunità scientifica italiana ed europea sulla biodiversità nel 2026

La reazione del mondo scientifico alla fine del primo semestre del 2026 è unanime nel definire il DDL 1552 come il più pesante arretramento normativo degli ultimi decenni in materia di conservazione degli ecosistemi.

Un'analisi ISPRA pubblicata a ridosso della discussione ha documentato che, nelle sole stagioni venatorie recenti, l'avifauna italiana ha registrato oltre 32 milioni di uccelli abbattuti formalmente. Di fronte a un trend di declino globale degli habitat, la comunità scientifica ritiene ingiustificabile l'espansione della pressione venatoria su specie vulnerabili.

Le principali riserve espresse dagli scienziati si articolano su tre fronti:

Ambito d'Impatto

Rilevazione Scientifica / Istituzionale

Conseguenza Diretta

Grandi Carnivori (Lupo)

Rimozione del lupo dall'elenco delle specie particolarmente protette nel testo del DDL.

Non comporta la cacciabilità diretta, ma apre la strada a piani regionali di abbattimento in deroga, minando la connettività ecologica della specie.

Tecnologia Venatoria

Autorizzazione all'uso di visori notturni, telemetri ed esche elettroniche.

Annulla il "tasso di fuga" naturale delle specie, trasformando la caccia di selezione in un prelievo a efficienza industriale, alterando i comportamenti biologici della fauna notturna.

Diritto Comunitario

La Commissione Europea e il Consiglio d'Europa (Convenzione di Berna) hanno espresso forti dubbi sulla compatibilità del testo con le direttive UE.

L'Italia si espone a immediate e onerose procedure d'infrazione per la violazione sistematica delle Direttive Habitat e Uccelli.

I biologi della conservazione evidenziano infine un paradosso ecologico: l'allentamento dei vincoli e la deregolamentazione della caccia non risolveranno le emergenze gestionali (come la diffusione della Peste Suina Africana tramite i cinghiali). Le evidenze scientifiche dimostrano che la destrutturazione dei branchi operata dalle battute di caccia non selettive stimola la dispersione sul territorio e l'aumento compensativo del tasso di natalità delle specie opportuniste, ottenendo l'effetto diametralmente opposto a quello dichiarato dai promotori della riforma.

CAPITOLO 4: Il Fronte del No – La Protesta Ambientalista

 

La posizione di Legambiente, WWF, Lipu ed ENPA.

 

Il dossier "Caccia Selvaggia" e l'impatto sulle specie protette.

 

Il rischio concreto delle infrazioni UE: la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat.

CAPITOLO 4: Il Fronte del No – La Protesta Ambientalista

L’approvazione del DDL 1552 al Senato ha compattato le principali sigle del mondo ambientalista, animalista e della tutela zoofila in un fronte di opposizione unitario. Le associazioni denunciano una totale deregolamentazione dell'attività venatoria che mette a rischio i fragili equilibri della biodiversità italiana ed espone lo Stato a sanzioni comunitarie senza precedenti.

4.1 La posizione di Legambiente, WWF, Lipu ed ENPA

Le quattro storiche associazioni di tutela ambientale e animale hanno assunto posizioni durissime, coordinando una strategia comune che unisce la mobilitazione di piazza, i ricorsi legali e l'azione di lobbing a livello europeo presso la Commissione UE.

·         Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli): Concentra la propria azione sulla tutela dell'avifauna migratoria. Denuncia lo "smantellamento metodico" delle date di chiusura della caccia, anticipandole al periodo in cui molte specie iniziano il viaggio di ritorno verso i siti di nidificazione (migrazione prenuziale). Per la Lipu, il declassamento dei pareri ISPRA è un atto di "oscurantismo scientifico".

·         WWF Italia: Punta l'accento sulla frammentazione del territorio e sulla perdita di tutele per i grandi carnivori. Il WWF evidenzia il paradosso di una legge che, normalizzando l'ingresso dei cacciatori nei terreni privati e allentando i controlli, ostacola la transizione ecologica e la tutela del 30% del territorio nazionale entro il 2030, obiettivo fissato dalla Strategia Europea sulla Biodiversità.

·         Legambiente: Analizza la riforma sotto il profilo della legalità e della gestione del territorio. L'associazione mette in guardia contro l'aumento esponenziale delle armi in circolazione e la parziale sovrapposizione tra attività di controllo faunistico e bracconaggio, evidenziando come i corpi di vigilanza pubblica (ex Polizie Provinciali, Guardie Forestali assorbite dall'Arma) siano numericamente insufficienti per presidiare il territorio a fronte della maggiore libertà concessa ai cacciatori.

·         ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali): Si focalizza sul piano etico, sul benessere animale e sulla sicurezza pubblica. ENPA contesta duramente la figura del "bioregolatore", considerata uno schermo ipocrita per autorizzare pratiche cruente ed estendere la caccia a ridosso delle aree urbane e nei giorni di silenzio venatorio.

4.2 Il dossier "Caccia Selvaggia" e l'impatto sulle specie protette

Le associazioni hanno unificato i propri dati nel report straordinario "Caccia Selvaggia 2026", un documento tecnico che fotografa gli effetti attesi della riforma sulle specie protette o in precario stato di conservazione (SPEC - Species of European Conservation Concern).

Il dossier evidenzia due minacce principali:

1. Il fenomeno del "Bracconaggio di Sponda"

L'introduzione nei calendari venatori regionali di specie simili a quelle protette, unita all'uso di tecnologie avanzate come i visori notturni e i silenziatori/moderatori di suono (autorizzati dal DDL per scopi di "selezione"), rende estremamente difficile il lavoro di riconoscimento e controllo da parte dei nuclei antibracconaggio dei Carabinieri Forestali. Specie protette come l'Orso bruno marsicano o il Capovaccaio rischiano di subire perdite irreparabili a causa di scambi d'ala o abbattimenti illegali favoriti dalla minore tracciabilità degli spari.

2. Le Specie Vulnerabili inserite nei panieri venatori

Il report evidenzia il rischio estinzione locale per alcune specie fortemente minacciate a livello europeo ma che il DDL, attraverso la decentralizzazione regionale, espone a un prelievo incontrollato:

Specie

Stato di Conservazione (IUCN)

Impatto del DDL 1552

Tortora selvatica (Streptopelia turtur)

Vulnerabile

Inserimento stabile nei calendari tramite deroghe regionali senza piani di gestione nazionali.

Pavoncella (Vanellus vanellus)

Quasi minacciata

Riapertura del prelievo in alcune regioni nonostante i bandi europei.

Coturnice (Alectoris graeca)

In pericolo (Appennino)

Pressione venatoria aumentata a causa della parcellizzazione dei piani faunistici.

4.3 Il rischio concreto delle infrazioni UE: la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat

L'aspetto più critico sul piano economico-giuridico per lo Stato italiano è la quasi matematica certezza dell'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea per la violazione di due direttive cardine del diritto ambientale:

La Direttiva Uccelli (2009/147/CE) e la Direttiva Habitat (92/43/CEE): Impongono agli Stati membri di garantire uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e i loro habitat, vietando la caccia durante le fasi biologiche più delicate (riproduzione e migrazione) e imponendo che ogni deroga sia supportata da solidi e indipendenti dati scientifici.

Il DDL 1552 viola lo spirito e la lettera di queste direttive su tre punti specifici:

1.      Mancanza di rigore scientifico: Sostituendo il parere vincolante di ISPRA con le decisioni politiche dei Comitati Tecnici Venatori Regionali (CTVR), l'Italia cancella il principio di precauzione richiesto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

2.      Uso improprio delle deroghe: La Direttiva Habitat prevede le deroghe per il controllo della fauna come extrema ratio e solo dopo aver dimostrato l'inefficacia dei metodi ecologici non cruenti (es. recinzioni elettrificate, sterilizzazioni). Il DDL trasforma la "bioregolazione" armata in uno strumento ordinario.

3.      Il piombo nelle munizioni: Nonostante il Regolamento UE 2021/57 che vieta l'uso di munizioni al piombo all'interno o in prossimità delle zone umide (per prevenire il saturnismo nei volatili), le maglie larghe sui controlli introdotte dalla riforma rallentano l'adeguamento dei cacciatori italiani, esponendo il Paese a sanzioni pecuniarie giornaliere che verrebbero pagate dai contribuenti.

Le associazioni ambientaliste hanno già depositato a Bruxelles un formale esposto-denuncia, prefigurando un blocco dei fondi comunitari legati alla biodiversità se il testo dovesse essere approvato senza modifiche anche dalla Camera dei Deputati.

CAPITOLO 5: Il Fronte

del Sì – Le Ragioni della Riforma

 

L'emergenza cinghiali e l'impatto sulla Peste Suina Africana (PSA).

 

I danni all'agricoltura e i rimborsi regionali: l'insostenibilità economica del sistema

attuale.

 

La difesa delle tradizioni rurali e l'indotto economico delle armi e delle munizioni

CAPITOLO 5: Il Fronte del Sì – Le Ragioni della Riforma

Mentre le associazioni ambientaliste paventano rischi per gli ecosistemi, il vasto schieramento a sostegno del DDL 1552 — che unisce le forze di maggioranza, le principali sigle venatorie e il comparto agro-pastorale (rappresentato in primis da Coldiretti e Confagricoltura) — difende la riforma considerandola una svolta non più rinviabile. La tesi cardine si basa sulla transizione da un ambientalismo vincolistico a un pragmatismo gestionale, motivato da emergenze economiche, sanitarie e di sicurezza pubblica.

5.1 L'emergenza cinghiali e l'impatto sulla Peste Suina Africana (PSA)

Il principale argomento di salute e sicurezza pubblica a sostegno del DDL Malan è l'esplosione demografica del cinghiale (Sus scrofa), la cui popolazione in Italia ha superato la soglia critica stimata in circa 1,5 - 2 milioni di esemplari. Questa densità fuori controllo ha smesso di essere un mero problema venatorio per trasformarsi in un vettore biologico critico per la diffusione della Peste Suina Africana (PSA).

Allo stato attuale (dati aggiornati a fine giugno 2026), i monitoraggi degli Istituti Zooprofilattici evidenziano che la malattia circola stabilmente tra i selvatici, con oltre 2.160 casi conclamati concentrati soprattutto nella dorsale tra Liguria e Piemonte, e frequenti salti di focolaio negli allevamenti intensivi lombardi ed emiliani.

[La Catena del Rischio PSA]
Sovrapopolazione Cinghiali ──> Diffusione del Virus PSA ──> Contagio Allevamenti Suinicoli ──> Blocco Export della Filiera Salumi (Danno Miliardario)

La PSA non è trasmissibile all'uomo, ma ha una letalità vicina al 100% per i suidi. I promotori della riforma spiegano che l'istituzionalizzazione del cacciatore come "bioregolatore", unita alla semplificazione dei piani di prelievo e all'uso di tecnologie notturne, è l'unico strumento capillare per attuare lo spopolamento drastico richiesto dai protocolli di eradicazione dell'Unione Europea. Senza un intervento armato sistematico e flessibile, l'intero comparto della salumeria e della suinicoltura italiana (un'eccellenza da oltre 9 miliardi di euro di fatturato) rischia il collasso commerciale a causa del blocco totale delle esportazioni verso i Paesi terzi.

5.2 I danni all'agricoltura e i rimborsi regionali: l'insostenibilità economica del sistema attuale

Il mondo agricolo vive una situazione di esasperazione strutturale. Il modello di tutela passiva introdotto dalla Legge 157/92 viene giudicato economicamente fallimentare e non più sostenibile per le casse pubbliche regionali.

Secondo le rilevazioni tecniche della piattaforma AB-Agrivenatoria Biodiversitalia su dati ISPRA, i soli danni accertati causati all'agricoltura dai grandi ungulati (cinghiali, daini, caprioli) si attestano su una media stabilmente superiore ai 19-21 milioni di euro all'anno, con picchi che superano i 24 milioni di euro nei periodi di massima siccità. A rimetterci sono soprattutto le colture di pregio: vigneti, mais, cereali, frutteti e foraggere per gli allevamenti.

Il paradosso dei rimborsi regionali: Le Regioni sono obbligate per legge a indennizzare gli agricoltori per le perdite subite, attingendo a fondi pubblici generati dalla fiscalità generale. Tuttavia, i bilanci regionali sono costantemente in deficit e le liquidazioni avvengono spesso a distanza di anni, coprendo solo parzialmente il reale valore commerciale del raccolto distrutto.

La riforma punta a spezzare questo circolo vizioso: permettendo ai cacciatori di operare in modo ordinario, coordinato e flessibile (anche riducendo la burocrazia necessaria all'intervento nei fondi privati), lo Stato delega il controllo faunistico a costo zero a operatori formati, sollevando le finanze pubbliche dall'onere dei risarcimenti ex-post.

5.3 La difesa delle tradizioni rurali e l'indotto economico delle armi e delle munizioni

Oltre alle emergenze contingenti, il fronte del sì rivendica il valore identitario ed economico della filiera venatoria e industriale italiana.

La Tutela della Cultura Rurale

L'attività venatoria viene difesa come un elemento insostituibile del patrimonio etno-antropologico delle aree interne e collinari italiane. Per i sostenitori della riforma, il cacciatore non è un elemento estraneo alla natura, ma un presidio contro l'abbandono del territorio e del bosco, in grado di effettuare opere di manutenzione ambientale e sorveglianza contro i roghi estivi e il dissesto idrogeologico.

La Rilevanza Industriale (Fatturato e Occupazione)

L'Italia detiene una leadership globale assoluta nella produzione di armi sportive, da caccia e munizioni, rappresentata istituzionalmente dall'ANPAM (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni).

Indicatore Economico del Comparto Armiero Italiano

Valore di Mercato (Stime di Filiera)

Fatturato Complessivo (Armi e Munizioni)

Oltre 7-8 miliardi di euro (inclusi settori affini)

Quota Export della Produzione Nazionale

~90% (Primo esportatore mondiale di fucili sportivi)

Occupazione Generata

Oltre 90.000 addetti (indotto diretto e indiretto)

I promotori della legge sottolineano che modernizzare la disciplina della caccia in Italia significa dare certezze normative a un settore industriale ad alta tecnologia e manodopera specializzata che investe massicciamente in sicurezza e ricerca. L'indotto coinvolge inoltre il turismo venatorio, l'abbigliamento tecnico, la cinofilia e l'intera economia dei piccoli borghi rurali che, durante la stagione venatoria, beneficiano del flusso di appassionati verso le strutture ricettive locali.

 

CAPITOLO 6: Scenari

Futuri e Battaglia Parlamentare

 

Il passaggio alla

Camera dei Deputati: tempistiche e possibili emendamenti.

 

L'ombra del referendum

abrogativo: quorum, costituzionalità e precedenti storici.

 

Conclusioni e prospettive europee.

 

CAPITOLO 6: Scenari Futuri e Battaglia Parlamentare

L'approvazione del DDL 1552 al Senato segna la fine del primo tempo di una partita politica e sociale ad altissima tensione. Il testo si sposta ora alla Camera dei Deputati, dove le forze politiche, le associazioni e i portatori di interesse si preparano allo scontro finale su emendamenti, scadenze e possibili risvolti extraparlamentari.

6.1 Il passaggio alla Camera dei Deputati: tempistiche e possibili emendamenti

Il testo approvato a Palazzo Madama è atteso alla Camera per l'avvio dell'esame in commissione referente (Commissione Agricoltura, congiuntamente all'Ambiente).

Le Tempistiche Previsionali

I leader della maggioranza puntano a una calendarizzazione rapida, ipotizzando una discussione in Aula entro la fine dell'autunno. L'obiettivo politico è blindare il testo per evitare un terzo passaggio al Senato (navetta parlamentare), che rallenterebbe l'entrata in vigore delle nuove norme proprio nel cuore della stagione venatoria. Tuttavia, l'iter potrebbe subire rallentamenti dovuti alla sessione di bilancio e all'ostruzionismo già annunciato dalle opposizioni.

I Nodi degli Emendamenti

Il dibattito alla Camera si concentrerà su alcuni punti critici del testo che potrebbero essere modificati attraverso i lavori emendativi:

·         La perimetrazione della "Bioregolazione": Le opposizioni cercheranno di circoscrivere in modo tassativo la figura del cacciatore-bioregolatore, reintroducendo l'obbligo di coordinamento vincolante e la presenza sul campo del personale pubblico (Carabinieri Forestali o Polizia Provinciale) per evitare che i controlli faunistici si trasformino in attività venatoria indiscriminata.

·         La clausola di salvaguardia europea: Per evitare il rischio di immediate sanzioni comunitarie, parte della stessa maggioranza valuta l'inserimento di un meccanismo di monitoraggio semestrale sugli effetti dei calendari regionali, reintroducendo parzialmente una forma di silenzio-assenso o di parere rinforzato di ISPRA in caso di prelievo di specie classificate come vulnerabili a livello europeo.

6.2 L'ombra del referendum abrogativo: quorum, costituzionalità e precedenti storici

Se il Parlamento dovesse approvare definitivamente il DDL 1552 senza modifiche strutturali, il fronte ambientalista e animalista ha già dichiarato di essere pronto a percorrere la via della democrazia diretta attraverso la richiesta di un referendum abrogativo ai sensi dell'Articolo 75 della Costituzione.

I Precedenti Storici

La materia venatoria vanta una lunga storia referendaria in Italia. I precedenti più celebri risalgono al 1990 (quando i quesiti sulla caccia e sull'accesso ai fondi privati fallirono per il mancato raggiungimento del quorum, fermandosi al 43,4% di affluenza) e ai tentativi successivi del 1997. Lo scenario odierno mostra però profonde differenze demografiche e culturali rispetto agli anni Novanta: il numero dei cacciatori attivi in Italia è crollato da quasi due milioni a meno di 500.000, e la sensibilità dell'opinione pubblica verso i temi della protezione animale è drasticamente aumentata.

[Fattori Chiave del Potenziale Referendum]
Evoluzione Demografica ──> Crollo del numero di cacciatori (<500k)
Sensibilità Sociale     ──> Crescita dell'orientamento protezionista (60-80% dei cittadini)
Lo Scoglio Storico     ──> Il raggiungimento del quorum (50% + 1 degli aventi diritto)

Ammissibilità Costituzionale e l'Incognita del Quorum

Sotto il profilo giuridico, un quesito referendario volto ad abrogare le norme di deregolamentazione o la figura stessa del bioregolatore supererebbe con facilità il vaglio della Corte Costituzionale, non rientrando la caccia tra le materie escluse dall'Articolo 75 (leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto, o di autorizzazione a ratificare trattati internazionali).

L'unico vero scoglio per il "Fronte del No" resta il raggiungimento del quorum strutturale (50% + 1 degli elettori). Le consultazioni referendarie abrogative faticano da oltre un ventennio ad attrarre la maggioranza del corpo elettorale; tuttavia, i promotori confidano nella forte capacità di mobilitazione emotiva e mediatica legata alla tutela di specie iconiche (come il lupo) e alla difesa della sicurezza nei territori privati per superare la barriera dell'astensionismo.

6.3 Conclusioni e prospettive europee

La riforma della caccia, incarnata dal DDL 1552, rappresenta un punto di svolta ideologico ed economico che ridefinisce il rapporto tra lo Stato, i cittadini, la proprietà privata e la fauna selvatica.

Sintesi dei Due Modelli a Confronto

Il dossier evidenzia la polarizzazione insanabile tra due visioni del territorio:

1.      Il Modello Conservazionista (L. 157/92): Basato sul principio di precauzione e sulla centralità della validazione scientifica (ISPRA), concepisce la fauna come un patrimonio naturale da preservare intatto, limitando l'intervento umano a deroghe eccezionali.

2.      Il Modello della Gestione Attiva (DDL 1552): Inquadra la natura in chiave utilitaristica ed economica. Trasforma l'abbattimento in uno strumento di pianificazione e sussidiarietà per proteggere le attività antropiche (agricoltura e zootecnia) dalle alterazioni demografiche dei selvatici.

Il Verdetto di Bruxelles

Al di là dell'esito della battaglia parlamentare alla Camera, l'arbitro definitivo della riforma sarà la Commissione Europea. Se il testo dovesse passare senza correzioni sui pareri ISPRA e sulle date dei calendari venatori, l'apertura di una procedura d'infrazione e il successivo deferimento alla Corte di Giustizia dell'UE appaiono inevitabili.

Il rischio concreto per l'Italia è l'imposizione di pesanti sanzioni pecuniarie e la possibile sospensione di quote di fondi comunitari legati alla transizione verde e alla coesione territoriale. La sfida per la Camera dei Deputati sarà quindi squisitamente tecnica: assecondare le istanze del mondo rurale e della filiera industriale senza rompere definitivamente l'argine della legalità comunitaria e del diritto ambientale europeo.

 

APPENDICE TECNICA: Il Quadro Normativo Europeo

1. La Direttiva "Uccelli" (Direttiva 2009/147/CE)

Originariamente adottata nel 1979 (Direttiva 79/409/CEE) e successivamente codificata nel 2009, la Direttiva Uccelli è il più antico testo legislativo dell'Unione Europea in materia di ambiente. Essa garantisce la protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo.

I Punti Chiave e i conflitti con il DDL 1552

·         Il divieto di prelievo nei periodi sensibili (Articolo 7, comma 4): È il punto di maggiore attrito giuridico. La direttiva stabilisce tassativamente che le specie migratrici non possono essere cacciate durante il periodo della riproduzione né durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (la cosiddetta migrazione prenuziale).

Il nodo del DDL: La riduzione del ruolo vincolante dell'ISPRA permette alle Regioni di anticipare l'apertura o posticipare la chiusura della caccia a ridosso di queste finestre biologiche critiche, violando i dati scientifici di riferimento europei (Key Concepts).

·         Il regime delle deroghe (Articolo 9): Le deroghe ai divieti di caccia sono consentite solo in assenza di "altre soluzioni soddisfacenti" e per motivi tassativi (es. sicurezza aerea, prevenzione di gravi danni alle colture). La Commissione Europea richiede che ogni deroga sia motivata da dati scientifici stringenti e indicanti le specie, i mezzi autorizzati e il personale controllato.

Il nodo del DDL: La trasformazione dei cacciatori in "bioregolatori" rischia di configurare una deroga permanente e generalizzata, non ammessa dall'UE che la concepisce invece come un'eccezione temporanea ed estremamente mirata.

·         I divieti sui metodi di cattura (Articolo 8 e Allegato IV): La direttiva vieta espressamente tutti i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva (es. reti, visori notturni per l'avifauna, richiami acustici elettronici).

2. La Direttiva "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE)

Adottata nel 1992, la Direttiva Habitat ha lo scopo di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Ha istituito la rete Natura 2000, la più grande rete ecologica di aree protette al mondo.

I Punti Chiave e i conflitti con il DDL 1552

·         I Livelli di Protezione delle Specie (Allegato IV e V): Le specie animali sono inserite in diversi elenchi a seconda della rarità e del rischio estinzione. Le specie nell'Allegato IV (tra cui il Lupo e l'Orso) godono di una "protezione rigorosa". È vietata qualsiasi forma di cattura, uccisione o disturbo deliberato.

Il nodo del DDL: Il tentativo di declassare o aggirare la protezione rigorosa del lupo attraverso piani di gestione flessibili regionali si scontra con l'obbligo di dimostrare che la specie si trovi in uno "stato di conservazione soddisfacente" su scala nazionale ed europea.

·         La Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA - Articolo 6): Qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative sui siti protetti della rete Natura 2000 (ZPS - Zone di Protezione Speciale e ZSC - Zone Speciali di Conservazione) deve essere sottoposto a una severa valutazione.

Il nodo del DDL: L'estensione dei calendari venatori o l'autorizzazione di attività di controllo faunistico armato dentro o a ridosso di questi siti, senza il parere scientifico vincolante degli organi ambientali centrali, viola l'obbligo della VIncA preventiva.

Sintesi: Il Meccanismo delle Procedure d'Infrazione

Quando uno Stato membro approva una legge interna che contrasta con le direttive europee, la Commissione Europea attiva un protocollo giuridico vincolante, strutturato in tre fasi:

[Iter della Procedura d'Infrazione UE]
 
1. Lettera di Costituzione in Mora (La Commissione chiede spiegazioni formali allo Stato)
                    ▼
2. Parere Motivato (Ultimo avviso formale per modificare la legge interna entro due mesi)
                    ▼
3. Ricorso alla Corte di Giustizia UE (Sentenza vincolante e sanzioni pecuniarie)

Le sanzioni pecuniarie imposte dalla Corte di Giustizia includono una somma forfettaria minima (per l'Italia pari a diversi milioni di euro) e una penalità di mora giornaliera per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento alla normativa europea, i cui costi ricadono direttamente sulle casse dello Stato e quindi sulla fiscalità generale.

 

 

  • #DDL1552

  • #RiformaCaccia

  • #CacciaItalia

  • #FaunaSelvatica

 

  • #AmbienteItalia

  • #Biodiversità

  • #GestioneFaunistica

  • #PoliticaAmbientale

  • #TerritorioEAmbiente

 

  • #MondoVenatorio

  • #CacciatoriItaliani

  • #AssociazioniAmbientaliste

  • #TutelaAmbientale

  • #Ecologia

  • #DirittiDegliAnimali